Art. 25.
   I   vegetali,   prodotti   vegetali   e  le  altre  voci  elencati
nell'allegato V, parte A, sezione I,  anche  se  originari  di  Paesi
terzi,  ad  eccezione  di  quelli prodotti ai sensi dell'articolo 19,
comma  2  del  presente  decreto,  possono  circolare  solo  se  sono
accompagnati dal passaporto delle piante.
   Gli  spostamenti  di  piccoli  quantitativi  di vegetali, prodotti
vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, di cui al  comma
precedente,  destinati  ad  essere  utilizzati  dal  possessore o dal
destinatario a fini non industriali, ne' agricoli, ne' commerciali  o
consumati  durante  il trasporto, possono circolare anche se non sono
accompagnati dal passaporto delle piante, purche' non  vi  sia  alcun
rischio di diffusione di organismi nocivi.