Art. 25. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del presente decreto, possono circolare solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante. Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, di cui al comma precedente, destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, ne' agricoli, ne' commerciali o consumati durante il trasporto, possono circolare anche se non sono accompagnati dal passaporto delle piante, purche' non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.