Art. 26. Le ditte, iscritte nel registro dei produttori, che intendono utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al servizio fitosanitario regionale competente per territorio, mediante il modello di cui all'allegato XII del presente decreto. Qualora le ditte posseggano centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno la sede legale, devono presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun servizio fitosanitario regionale competente.