Art. 26.
   Le  ditte,  iscritte  nel  registro  dei produttori, che intendono
utilizzare il passaporto delle  piante,  devono  richiedere  apposita
autorizzazione  al  servizio  fitosanitario  regionale competente per
territorio, mediante il modello di cui all'allegato XII del  presente
decreto.
   Qualora  le  ditte  posseggano centri aziendali in regioni diverse
dalla regione in cui hanno  la  sede  legale,  devono  presentare  la
richiesta  di  autorizzazione  all'uso  del  passaporto  delle piante
presso ciascun servizio fitosanitario regionale competente.