Art. 27.
   Il passaporto delle piante e' costituito da un'etichetta ufficiale
conformemente  ai  modelli (tipi A, B e C) di cui all'allegato XIII B
contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII A.
   Le etichette ufficiali devono essere realizzate in  materiale  non
deteriorabile  ed  essere  stampate  e  conservate a cura delle ditte
utilizzatrici, sotto il controllo dei servizi fitosanitari  regionali
e possono essere integrate con i dati previsti in altre etichettature
utilizzate  per  la commercializzazione delle sementi e del materiale
di moltiplicazione.
   Il passaporto delle piante deve  essere  compilato,  in  ogni  sua
parte,   a  macchina  o  in  stampatello  con  inchiostro  indelebile
indicando, con il nome latino, la denominazione botanica dei vegetali
e prodotti vegetali. Detto passaporto e' invalidato qualora  contenga
cancellature o modifiche non convalidate.