Art. 27. Il passaporto delle piante e' costituito da un'etichetta ufficiale conformemente ai modelli (tipi A, B e C) di cui all'allegato XIII B contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII A. Le etichette ufficiali devono essere realizzate in materiale non deteriorabile ed essere stampate e conservate a cura delle ditte utilizzatrici, sotto il controllo dei servizi fitosanitari regionali e possono essere integrate con i dati previsti in altre etichettature utilizzate per la commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione. Il passaporto delle piante deve essere compilato, in ogni sua parte, a macchina o in stampatello con inchiostro indelebile indicando, con il nome latino, la denominazione botanica dei vegetali e prodotti vegetali. Detto passaporto e' invalidato qualora contenga cancellature o modifiche non convalidate.