Art. 28.
   E'   altresi'   consentito  l'uso  del  passaporto  "semplificato"
costituito da un'etichetta  ufficiale  conforme  al  modello  di  cui
all'allegato  XIII  C,  contenente  almeno  le  informazioni da 1 a 5
indicate  nell'allegato  XIII  A,  nonche'   da   un   documento   di
accompagnamento,  utilizzato  per fini commerciali, contenente almeno
le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII A.
   L'etichetta  ufficiale  che  costituisce  parte   integrante   del
passaporto  semplificato  puo'  accompagnare  una partita di vegetali
anche non omogenei, a condizione che il documento di  accompagnamento
descriva  i generi, le specie qualora richieste, nonche' le quantita'
dei vegetali che costituiscono la partita in questione.