Art. 29. Le ditte provvedono, sotto la loro responsabilita', ad apporre sui vegetali, sui prodotti vegetali o altre voci, sui loro imballaggi o sui veicoli di trasporto il passaporto delle piante, in modo da impedirne il reimpiego. Qualora sia necessario per una ditta restituire una frazione di una partita di vegetali e prodotti vegetali accompagnata dal passaporto delle piante, detti vegetali possono circolare accompagnati solo dalla fotocopia del passaporto originario. La ditta interessata dovra' informare preventivamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio, nel quale ritornano i vegetali in questione, conservando copia di detta comunicazione. Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti pertinenti per almeno un anno. I produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante, ad eccezione delle confezioni di Phaseolus vulgaris e Dolichos spp. superiori ad 1 chilogrammo di peso.