Art. 29.
   Le ditte provvedono, sotto la loro responsabilita', ad apporre sui
vegetali,  sui  prodotti vegetali o altre voci, sui loro imballaggi o
sui veicoli di trasporto il  passaporto  delle  piante,  in  modo  da
impedirne il reimpiego.
   Qualora  sia  necessario  per una ditta restituire una frazione di
una  partita  di  vegetali  e  prodotti  vegetali  accompagnata   dal
passaporto   delle   piante,   detti   vegetali   possono   circolare
accompagnati solo dalla fotocopia del passaporto originario. La ditta
interessata   dovra'   informare    preventivamente    il    servizio
fitosanitario   regionale   competente   per  territorio,  nel  quale
ritornano  i  vegetali  in  questione,  conservando  copia  di  detta
comunicazione.
   Gli  acquirenti  commerciali  venditori  al dettaglio di vegetali,
prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori  finali
professionalmente   impegnati   nella   produzione   di  vegetali,  i
passaporti pertinenti per almeno un anno.
   I produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio vegetali
e prodotti vegetali a persone non professionalmente  impegnate  nella
produzione  di vegetali non sono obbligati al rilascio del passaporto
delle piante, ad eccezione delle confezioni di Phaseolus  vulgaris  e
Dolichos spp. superiori ad 1 chilogrammo di peso.