Art. 30. Un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice del produttore originario, deve essere emesso in luogo di quello originario: in caso o di ripartizione delle forniture o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV; su richiesta di una ditta iscritta nel registro ufficiale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536. Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone protette si deve riportare, oltre al codice del produttore originario, la dicitura "ZP". I servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio nel quale e' situato il centro aziendale richiedente, possono concedere l'autorizzazione specifica all'uso del passaporto di sostituzione alle ditte che offrono garanzie circa l'identita' dei prodotti e l'assenza di rischi fitosanitari.