Art. 30.
   Un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice
del  produttore  originario,  deve  essere  emesso in luogo di quello
originario:
    in caso o di ripartizione delle forniture o di cambiamento  della
situazione  fitosanitaria  delle  forniture,  fatti salvi i requisiti
particolari di cui all'allegato IV;
    su richiesta di una ditta iscritta nel registro ufficiale di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.
   Nel  caso  di  utilizzo  del  passaporto  di sostituzione per zone
protette  si  deve  riportare,  oltre  al   codice   del   produttore
originario, la dicitura "ZP".
   I servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio nel
quale  e'  situato il centro aziendale richiedente, possono concedere
l'autorizzazione specifica all'uso  del  passaporto  di  sostituzione
alle  ditte  che  offrono  garanzie  circa l'identita' dei prodotti e
l'assenza di rischi fitosanitari.