Art. 30.
Un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice
del produttore originario, deve essere emesso in luogo di quello
originario:
in caso o di ripartizione delle forniture o di cambiamento della
situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti
particolari di cui all'allegato IV;
su richiesta di una ditta iscritta nel registro ufficiale di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.
Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone
protette si deve riportare, oltre al codice del produttore
originario, la dicitura "ZP".
I servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio nel
quale e' situato il centro aziendale richiedente, possono concedere
l'autorizzazione specifica all'uso del passaporto di sostituzione
alle ditte che offrono garanzie circa l'identita' dei prodotti e
l'assenza di rischi fitosanitari.