art. 15 (Ammissione corsi non statali) (1) - Possono richiedere l'ammissione ai corsi biennali non statali di cui alla presente ordinanza coloro i quali siano in possesso dei titoli di studio prescritti dalle vigenti disposizioni per l'accesso all'insegnamento nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado. (2) - I requisiti richiesti per l'ammissione devono essere posseduti dagli aspiranti alla frequenza entro il termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione alle procedure di cui al presente articolo. (3) - Entro quindici giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento di riconoscimento espresso dal competente Provveditore agli studi, l'Ente gestore provvede alla pubblicazione del bando di ammissione al corso stesso. (4) - Nel bando sono indicati esplicitamente: a) indirizzo e termine entro il quale debbono essere inoltrate le domande di ammissione e l'orario di apertura della segreteria per il pubblico; b) luogo, data e orario di svolgimento delle prove di selezione; c) titoli valutabili (esclusivamente quelli previsti dalla presente O.M.) da presentare in originale o in copia autenticata: d) tasse di iscrizione , contributi ed ogni eventuale somma che verra' richiesta per l'intera durata del corso con la relativa motivazione; impegno esplicito che durante la frequenza non saranno previste, ne' richieste ulteriori somme a qualsiasi titolo; e) data e luogo di pubblicazione delle graduatorie di ammissione al corso stesso. (5) - L'ammissione al corso, nel limite numerico fissato dall'art. 2 comma 2 della presente ordinanza, avviene secondo una graduatoria formulata sulla base della somma del punteggio ottenuto da ciascun aspirante nella prova di selezione di cui ai successivi commi e del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli validi presentati a corredo della domanda. (6) - La prova di selezione ai corsi biennali organizzati da Enti non statali e' identica per tutta la provincia e senza distinzione per le varie tipologie di insegnanti aspiranti all'ammissione. (7) - Detta prova, predisposta da una commissione nominata dal Provveditore agli studi e composta da tre ispettori tecnici, consiste in una serie di test validati, volti ad accertare i requisiti attitudinali all'esercizio delle funzioni di docente di sostegno degli aspiranti corsisti: e' fatto divieto di utilizzare test psicodiagnostici dell'area clinica. (8) - Le prove di selezione si effettuano nella stessa data in tutta la provincia, presso la sede di ciascun corso riconosciuto, ed in presenza di un ispettore tecnico nominato dal Provveditore agli studi, con l'incarico di Presidente della commissione esaminatrice e di rappresentante dell'amministrazione scolastica. (9) - La commissione esaminatrice e' composta dall'Ispettore tecnico di cui al precedente comma 8, dal Direttore del corso e da tre docenti del gruppo di conduzione nominati dallo stesso direttore del corso. (10) - La data della prova di selezione e' fissata, in contemporanea ed in un unico giorno, per tutti i corsi non statali dal Provveditore agli studi, sentiti i rappresentanti degli Enti, per i quali il medesimo ha disposto il relativo riconoscimento di cui al successivo art. 21 della presente O.M. (11) - Alla prova di selezione e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi. Non sono ammesse prove suppletive. (12) - I candidati non utilmente collocati in graduatoria, ma che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 18/trentesimi, previa domanda da produrre prima dell'inizio delle lezioni, possono ottenere in base al punteggio conseguito l'ammissione ad altro corso della medesima provincia, ove al termine dello scorrimento della graduatoria di cui al precedente comma 5, nello stesso residuino posti disponibili nel limite numerico fissato all'art. 2 comma 2.