art. 15
                   (Ammissione corsi non statali)
(1)   - Possono richiedere l'ammissione ai corsi biennali non statali
di cui alla presente ordinanza coloro i quali siano in  possesso  dei
titoli  di studio prescritti dalle vigenti disposizioni per l'accesso
all'insegnamento nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.
(2)  - I requisiti richiesti per l'ammissione devono essere posseduti
dagli  aspiranti  alla  frequenza  entro   il   termine   ultimo   di
presentazione  delle  domande  di ammissione alle procedure di cui al
presente articolo.
(3)   - Entro quindici giorni  dal  ricevimento  della  notifica  del
provvedimento  di riconoscimento espresso dal competente Provveditore
agli studi, l'Ente gestore provvede alla pubblicazione del  bando  di
ammissione al corso stesso.
(4)  - Nel bando sono indicati esplicitamente:
a)     indirizzo e termine entro il quale debbono essere inoltrate le
domande di ammissione e l'orario di apertura della segreteria per  il
pubblico;
b)   luogo, data e orario di svolgimento delle prove di selezione;
c)   titoli valutabili (esclusivamente quelli previsti dalla presente
O.M.) da presentare in originale o in copia autenticata:
d)      tasse  di iscrizione , contributi ed ogni eventuale somma che
verra' richiesta per  l'intera  durata  del  corso  con  la  relativa
motivazione;  impegno  esplicito che durante la frequenza non saranno
previste, ne' richieste ulteriori somme a qualsiasi titolo;
e)   data e luogo di pubblicazione delle graduatorie di ammissione al
corso stesso.
(5)  - L'ammissione al corso, nel limite numerico  fissato  dall'art.
2  comma  2 della presente ordinanza, avviene secondo una graduatoria
formulata sulla base della somma del punteggio  ottenuto  da  ciascun
aspirante  nella  prova di selezione di cui ai successivi commi e del
punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli validi  presentati  a
corredo della domanda.
(6)    -  La prova di selezione ai corsi biennali organizzati da Enti
non statali e' identica per tutta la provincia  e  senza  distinzione
per le varie tipologie di insegnanti aspiranti all'ammissione.
(7)    -  Detta  prova,  predisposta  da una commissione nominata dal
Provveditore agli studi e composta da tre ispettori tecnici, consiste
in una serie  di  test  validati,  volti  ad  accertare  i  requisiti
attitudinali  all'esercizio  delle  funzioni  di  docente di sostegno
degli  aspiranti  corsisti:  e'  fatto  divieto  di  utilizzare  test
psicodiagnostici dell'area clinica.
(8)  - Le prove di selezione si effettuano nella stessa data in tutta
la  provincia,  presso  la  sede di ciascun corso riconosciuto, ed in
presenza di un  ispettore  tecnico  nominato  dal  Provveditore  agli
studi,  con l'incarico di Presidente della commissione esaminatrice e
di rappresentante dell'amministrazione scolastica.
(9)  - La commissione esaminatrice e' composta dall'Ispettore tecnico
di cui al precedente comma 8,  dal  Direttore  del  corso  e  da  tre
docenti  del gruppo di conduzione nominati dallo stesso direttore del
corso.
(10)  - La data della prova di selezione e' fissata, in contemporanea
ed in un unico giorno, per tutti i corsi non statali dal Provveditore
agli studi, sentiti i rappresentanti  degli  Enti,  per  i  quali  il
medesimo  ha disposto il relativo riconoscimento di cui al successivo
art. 21 della presente O.M.
(11) - Alla prova di selezione e' attribuito un punteggio massimo  di
trenta trentesimi.
       Non sono ammesse prove suppletive.
(12)  -  I  candidati  non utilmente collocati in graduatoria, ma che
abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 18/trentesimi, previa
domanda da produrre prima dell'inizio delle lezioni, possono ottenere
in base al punteggio conseguito l'ammissione  ad  altro  corso  della
medesima   provincia,   ove   al   termine  dello  scorrimento  della
graduatoria di cui al precedente  comma  5,  nello  stesso  residuino
posti disponibili nel limite numerico fissato all'art. 2 comma 2.