Art. 18. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento e' il capo dell'ufficio della direzione cui e' assegnata la trattazione del procedimento amministrativo o il sostituto nei periodi di assenza temporanea. Il responsabile del provvedimento e' il direttore della direzione nel cui ambito opera il suddetto responsabile, assegnatario del procedimento o il suo sostituto in caso di assenza temporanea. Il personale dell'area professionale che, oltre l'istruttoria del procedimento assegnatogli dal direttore competente emana il provvedimento conclusivo, in forza di delega espressa o per competenza propria, e' responsabile in toto del provvedimento finale adottato.