Art. 18.
   Salvo  che  non  sia  diversamente  disposto,  il responsabile del
procedimento e' il capo dell'ufficio della direzione cui e' assegnata
la trattazione del procedimento amministrativo  o  il  sostituto  nei
periodi di assenza temporanea.
   Il  responsabile del provvedimento e' il direttore della direzione
nel cui ambito  opera  il  suddetto  responsabile,  assegnatario  del
procedimento o il suo sostituto in caso di assenza temporanea.
   Il  personale dell'area professionale che, oltre l'istruttoria del
procedimento  assegnatogli  dal   direttore   competente   emana   il
provvedimento   conclusivo,   in  forza  di  delega  espressa  o  per
competenza propria, e' responsabile in toto del provvedimento  finale
adottato.