Art. 12. Programmi e servizi informativi; altri programmi 1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali, delle giunte e dei consigli provinciali e comunali del territorio interessato alla consultazione elettorale e' ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. E' vietata la presenza dei soggetti anzidetti in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di propaganda elettorale. 2. In ogni caso non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti di cui al comma 1 nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrita' della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi. 3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parita' di trattamento nonche' la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. 4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali deve essere globalmente destinato un tempo analogo alle liste ovvero ai candidati di un medesimo collegio, secondo un criterio di non discriminazione riferito sia alle fasce orarie di messa in onda sia alla distribuzione dei tempi dedicati ai diversi interessati, assicurando l'equa distribuzione del tempo, in particolare, negli ultimi giorni prima della votazione. 5. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dai diversi soggetti impegnati nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la liberta' di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto degli anzidetti fondamentali principi. 6. E' fatto comunque divieto a registi, a conduttori ed ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto. 7. Ove sia prevista la presenza del pubblico in trasmissione cui partecipano i candidati o i rappresentanti delle forze politiche in competizione, la relativa selezione deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Durante la trasmissione il conduttore deve curare che il pubblico mantenga un contegno adeguato ai principi di correttezza.