Art. 12.
          Programmi e servizi informativi; altri programmi
  1. A decorrere dal  trentesimo  giorno  precedente  la  data  della
votazione,  nei  programmi radiotelevisivi di informazione, anche non
elettorale,  riconducibili  alla  responsabilita'  di  una  specifica
testata  giornalistica  registrata  nei  modi  previsti dall'art. 10,
comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati,
esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo,  delle
giunte  e  dei  consigli  regionali,  delle  giunte  e  dei  consigli
provinciali e comunali del territorio interessato alla  consultazione
elettorale  e'  ammessa  esclusivamente  nei limiti della esigenza di
assicurare la completezza  e  l'imparzialita'  dell'informazione.  E'
vietata  la  presenza  dei  soggetti  anzidetti  in  tutte  le  altre
trasmissioni  radiotelevisive  diverse  da   quelle   di   propaganda
elettorale.
  2.  In  ogni  caso  non  si  considera  presenza in trasmissione la
ripresa dei soggetti di cui al comma 1 nel corso di una telecronaca o
di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia  occasionale,
non   ripetuta   e   tecnicamente  non  evitabile  senza  pregiudizio
dell'integrita'  della  trasmissione  e  comunque  rimangano  esclusi
interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.
  3.  Nei programmi e servizi di informazione elettorale le emittenti
radiotelevisive sono tenute a garantire  la  parita'  di  trattamento
nonche' la completezza e l'imparzialita' dell'informazione.
  4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali
deve  essere globalmente destinato un tempo analogo alle liste ovvero
ai candidati di un medesimo collegio,  secondo  un  criterio  di  non
discriminazione  riferito  sia alle fasce orarie di messa in onda sia
alla  distribuzione  dei  tempi  dedicati  ai  diversi   interessati,
assicurando  l'equa  distribuzione  del  tempo, in particolare, negli
ultimi giorni prima della votazione.
  5. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano
trattate questioni di rilievo ai fini della competizione  elettorale,
le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dai diversi soggetti
impegnati  nella  competizione  devono  essere  rappresentate in modo
corretto e completo. Rimane  salva  la  liberta'  di  commento  e  di
critica   che,   in  una  chiara  distinzione  tra  l'informazione  e
l'opinione,  salvaguardi  comunque  il   rispetto   degli   anzidetti
fondamentali principi.
  6.  E' fatto comunque divieto a registi, a conduttori ed ospiti dei
programmi di qualsiasi genere di fornire,  nel  contesto  di  questi,
anche  in  forma  indiretta,  indicazioni di voto o di manifestare le
proprie preferenze di voto.
  7. Ove sia prevista la presenza del pubblico  in  trasmissione  cui
partecipano  i  candidati o i rappresentanti delle forze politiche in
competizione, la relativa selezione deve salvaguardare  una  presenza
equilibrata  delle  diverse  posizioni.  Durante  la  trasmissione il
conduttore  deve curare che il pubblico mantenga un contegno adeguato
ai principi di correttezza.