Art. 19.
                          Norme transitorie
   1.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione degli additivi non
conformi alle disposizioni del presente decreto e' vietata:
      a) dal 1 luglio 1996 per i prodotti di cui al titolo II, capi I
e II;
      b)  dal  25 marzo 1997 per i prodotti di cui al titolo II, capo
III.
   2.  I  prodotti alimentari e gli edulcoranti da tavola immessi sul
mercato  o  etichettati  prima  delle  date  indicate al comma 1, non
conformi  alle  disposizioni  del  presente decreto, ma conformi alle
disposizioni  preesistenti, possono essere commercializzati fino allo
smaltimento delle scorte.
   3.  Gli  edulcoranti con requisiti di purezza specifici diversi da
quelli   riportati  nell'allegato  XVI,  conformi  alle  disposizioni
preesistenti,  immessi  sul  mercato o etichettati prima del 1 luglio
1996,  possono  essere  commercializzati  fino allo smaltimento delle
scorte.