Art. 16. 
   Provvedimenti relativi all'infezione in animali di altre specie 
  1. Nei  casi  in  cui  l'unita'  sanitaria  locale  competente  per
territorio ritiene che l'eventuale presenza  di  animali  infetti  di
altra specie puo' compromettere l'esito dei programmi di eradicazione
della tubercolosi, deve adottare nei confronti di ciascuna specie  le
misure previste dalle specifiche norme vigenti. 
  2. Allorche', nel corso dei controlli periodici, si sospetti che le
persone, alle quali e' affidata la custodia degli animali o che hanno
contatti diretti o indiretti con essi, rappresentino un  pericolo  di
diffusione  del  contagio,  il  servizio  veterinario  della   unita'
sanitaria locale competente per territorio deve  darne  comunicazione
al servizio di igiene pubblica.