Art. 17. 
                Misure per le stalle dei commercianti 
  1. I commercianti di bovini e bufalini da riproduzione sono  tenuti
ad attivare apposite stalle nettamente  separate  da  quelle  adibite
agli  animali  da  macello.  Tali  stalle,   completamente   isolate,
igienicamente idonee e dotate di personale, automezzi ed attrezzature
destinati  esclusivamente  ad  animali  provenienti  da   allevamenti
ufficialmente indenni da tubercolosi, indenni o ufficialmente indenni
da brucellosi ed indenni da leucosi e scortati  dalle  certificazioni
nazionali od internazionali previste per gli  scambi  di  animali  da
allevamento, sono sottoposte a controlli veterinari almeno mensili da
parte della unita' sanitaria locale  competente  per  territorio;  in
tali stalle deve essere altresi' prevista un'adeguata separazione tra
animali indenni e ufficialmente indenni da  brucellosi;  esse  devono
essere dotate inoltre delle attrezzature necessarie per  la  regolare
pulizia e disinfezione dei locali di ricovero del bestiame. 
  2. I commercianti di cui al comma  1  sono  altresi'  obbligati  ad
annotare su  idoneo  registro  di  carico  e  scarico,  da  tenere  a
disposizione per almeno un anno del servizio veterinario, la data  di
ingresso e di uscita degli animali nonche' i relativi contrassegni di
identificazione, gli estremi del modello 4  (decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 febbraio  1954,  n.  320)  e  copia  del  relativo
certificato sanitario. 
  3. I  certificati  sanitari  di  cui  all'art.  13  possono  essere
rinnovati per ulteriori quindici  giorni  da  parte  del  veterinario
ufficiale  se  sono  rispettate  le  misure  previste  dal   presente
articolo.