Art. 17.
Misure per le stalle dei commercianti
1. I commercianti di bovini e bufalini da riproduzione sono tenuti
ad attivare apposite stalle nettamente separate da quelle adibite
agli animali da macello. Tali stalle, completamente isolate,
igienicamente idonee e dotate di personale, automezzi ed attrezzature
destinati esclusivamente ad animali provenienti da allevamenti
ufficialmente indenni da tubercolosi, indenni o ufficialmente indenni
da brucellosi ed indenni da leucosi e scortati dalle certificazioni
nazionali od internazionali previste per gli scambi di animali da
allevamento, sono sottoposte a controlli veterinari almeno mensili da
parte della unita' sanitaria locale competente per territorio; in
tali stalle deve essere altresi' prevista un'adeguata separazione tra
animali indenni e ufficialmente indenni da brucellosi; esse devono
essere dotate inoltre delle attrezzature necessarie per la regolare
pulizia e disinfezione dei locali di ricovero del bestiame.
2. I commercianti di cui al comma 1 sono altresi' obbligati ad
annotare su idoneo registro di carico e scarico, da tenere a
disposizione per almeno un anno del servizio veterinario, la data di
ingresso e di uscita degli animali nonche' i relativi contrassegni di
identificazione, gli estremi del modello 4 (decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320) e copia del relativo
certificato sanitario.
3. I certificati sanitari di cui all'art. 13 possono essere
rinnovati per ulteriori quindici giorni da parte del veterinario
ufficiale se sono rispettate le misure previste dal presente
articolo.