Art. 18.
Conferma qualifiche precedenti
1. Per l'applicazione delle disposizioni della legge 9 giugno 1964,
n. 615, e successive modificazioni, nonche' delle norme del presente
regolamento, restano valide le qualifiche sanitarie acquisite nel
corso di operazioni di bonifica e profilassi gia' effettuate per
conto dello Stato.