Art. 18. 
                   Conferma qualifiche precedenti 
  1. Per l'applicazione delle disposizioni della legge 9 giugno 1964,
n. 615, e successive modificazioni, nonche' delle norme del  presente
regolamento, restano valide le  qualifiche  sanitarie  acquisite  nel
corso di operazioni di bonifica  e  profilassi  gia'  effettuate  per
conto dello Stato.