Art. 19. 
                     Indennita' di abbattimento 
  1. Ai proprietari di animali abbattuti o macellati  e'  corrisposta
una indennita' ai sensi della  legge  23  gennaio  1968,  n.  33,  da
corrispondersi  secondo  norme  e  criteri   previsti   dal   decreto
ministeriale 14  giugno  1968,  e  successive  modificazioni,  e  del
presente regolamento. 
  2. Per ottenere l'indennita' di abbattimento gli interessati devono
far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al piu' presto  e
non oltre i termini stabiliti dal comma 1 dell'art.  8  del  presente
regolamento, e consegnare  i  relativi  certificati  di  abbattimento
(modello 9/33) alla unita' sanitaria locale competente per territorio
non  oltre  sessanta  giorni  dalla  data  dell'ultimo   abbattimento
unitamente alla richiesta di indennizzo. 
  3. Il servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente
per territorio, su parere conforme  dell'assessorato  regionale  alla
sanita' e dell'istituto zooprofilattico sperimentale  competente  per
territorio, puo' disporre l'eliminazione  di  animali  negativi  alle
prove ufficiali qualora  la  situazione  epidemiologica,  all'interno
dell'allevamento,  sia  tale  da  farli  ritenere  infetti.  Di  tale
operazione la regione da' comunicazione alla Direzione  generale  dei
servizi veterinari del Ministero della sanita'. 
  4.  Le  indennita'  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
corrisposte entro novanta giorni dalla data  di  presentazione  della
domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte,
senza giustificato motivo, le indennita', sono dovuti  gli  interessi
legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione  della
domanda stessa. 
 
          Nota all'art. 19:
            -  Il  D.M.  14  giugno  1968  che  reca  norme  per   la
          corresponsione  dell'indennita'  di  abbattimento, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 237 del 17 settembre 1968.