Art. 19.
Indennita' di abbattimento
1. Ai proprietari di animali abbattuti o macellati e' corrisposta
una indennita' ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 33, da
corrispondersi secondo norme e criteri previsti dal decreto
ministeriale 14 giugno 1968, e successive modificazioni, e del
presente regolamento.
2. Per ottenere l'indennita' di abbattimento gli interessati devono
far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al piu' presto e
non oltre i termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 8 del presente
regolamento, e consegnare i relativi certificati di abbattimento
(modello 9/33) alla unita' sanitaria locale competente per territorio
non oltre sessanta giorni dalla data dell'ultimo abbattimento
unitamente alla richiesta di indennizzo.
3. Il servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente
per territorio, su parere conforme dell'assessorato regionale alla
sanita' e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per
territorio, puo' disporre l'eliminazione di animali negativi alle
prove ufficiali qualora la situazione epidemiologica, all'interno
dell'allevamento, sia tale da farli ritenere infetti. Di tale
operazione la regione da' comunicazione alla Direzione generale dei
servizi veterinari del Ministero della sanita'.
4. Le indennita' di cui al presente articolo devono essere
corrisposte entro novanta giorni dalla data di presentazione della
domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte,
senza giustificato motivo, le indennita', sono dovuti gli interessi
legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della
domanda stessa.
Nota all'art. 19:
- Il D.M. 14 giugno 1968 che reca norme per la
corresponsione dell'indennita' di abbattimento, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 237 del 17 settembre 1968.