Art. 21.
Adempimenti
1. L'allevatore o il detentore e' tenuto ad offrire la massima
collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in
particolare deve provvedere al contenimento degli animali e
rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle
operazioni di eradicazione nei confronti della tubercolosi e della
brucellosi, non possono:
a) accedere a qualsiasi forma di contribuzione e/o prestiti
agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi
quelli di natura comunitaria;
b) commercializzare i prodotti lattiero caseari per
l'alimentazione umana.
3. In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono
eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei
trasgressori.
4. Negli allevamenti bovini e bufalini nonche' nelle stalle dei
commercianti e' vietato:
a) l'uso di vaccini e di prodotti terapeutici e/o profilattici
antitubercolari, nonche' di qualsiasi altro prodotto o farmaco capace
di alterare il risultato della prova allergica;
b) l'esecuzione di prove tubercoliniche, se non previamente
autorizzate dal servizio veterinario della unita' sanitaria locale
competente per territorio;
c) l'impiego di personale di stalla affetto da tubercolosi.