Art. 21. 
                             Adempimenti 
  1. L'allevatore o il detentore e'  tenuto  ad  offrire  la  massima
collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in
particolare  deve  provvedere  al  contenimento   degli   animali   e
rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento. 
  2. Gli allevatori  che  non  sottopongono  i  propri  animali  alle
operazioni di eradicazione nei confronti della  tubercolosi  e  della
brucellosi, non possono: 
    a) accedere a  qualsiasi  forma  di  contribuzione  e/o  prestiti
agevolati erogati  da  una  pubblica  amministrazione,  ivi  compresi
quelli di natura comunitaria; 
    b)   commercializzare   i   prodotti   lattiero    caseari    per
l'alimentazione umana. 
  3. In caso  di  inadempienza  le  operazioni  di  risanamento  sono
eseguite  d'ufficio,  con  addebito  delle   spese   a   carico   dei
trasgressori. 
  4. Negli allevamenti bovini e bufalini  nonche'  nelle  stalle  dei
commercianti e' vietato: 
    a) l'uso di vaccini e di prodotti  terapeutici  e/o  profilattici
antitubercolari, nonche' di qualsiasi altro prodotto o farmaco capace
di alterare il risultato della prova allergica; 
    b) l'esecuzione  di  prove  tubercoliniche,  se  non  previamente
autorizzate dal servizio veterinario della  unita'  sanitaria  locale
competente per territorio; 
    c) l'impiego di personale di stalla affetto da tubercolosi.