Art. 22. 
                      Disposizioni finanziarie 
  1. Le regioni e le province autonome sostengono con  i  fondi  loro
assegnati  dal  Fondo   sanitario   nazionale   le   spese   relative
all'esecuzione delle operazioni di cui  al  presente  regolamento,  e
cioe': 
    a) le spese per la gestione di stazioni mobili di disinfezione; 
    b) le spese per i corsi di addestramento e  formazione  riservati
ai medici veterinari destinati ad operare  per  l'applicazione  delle
norme del presente regolamento; 
    c)  la  gestione  del  sistema  informativo  e  la   sorveglianza
epidemiologica; 
    d) tutte le altre spese ritenute  necessarie  per  l'eradicazione
della tubercolosi  dagli  allevamenti,  nonche'  il  pagamento  delle
prestazioni dei medici veterinari liberi  professionisti  autorizzati
ad operare nell'ambito dei piani di profilassi e delle indennita'  di
abbattimento dei capi  riscontrati  infetti  ai  sensi  del  presente
regolamento. 
  2. Qualora le operazioni  di  profilassi  e  di  risanamento  dalla
tubercolosi vengano effettuate contestualmente ai  controlli  per  la
brucellosi bovina e per la leucosi  enzootica  viene  corrisposto  ai
veterinari ufficiali un unico compenso  per  allevamento  controllato
come previsto dalla normativa vigente.