Art. 22.
Disposizioni finanziarie
1. Le regioni e le province autonome sostengono con i fondi loro
assegnati dal Fondo sanitario nazionale le spese relative
all'esecuzione delle operazioni di cui al presente regolamento, e
cioe':
a) le spese per la gestione di stazioni mobili di disinfezione;
b) le spese per i corsi di addestramento e formazione riservati
ai medici veterinari destinati ad operare per l'applicazione delle
norme del presente regolamento;
c) la gestione del sistema informativo e la sorveglianza
epidemiologica;
d) tutte le altre spese ritenute necessarie per l'eradicazione
della tubercolosi dagli allevamenti, nonche' il pagamento delle
prestazioni dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati
ad operare nell'ambito dei piani di profilassi e delle indennita' di
abbattimento dei capi riscontrati infetti ai sensi del presente
regolamento.
2. Qualora le operazioni di profilassi e di risanamento dalla
tubercolosi vengano effettuate contestualmente ai controlli per la
brucellosi bovina e per la leucosi enzootica viene corrisposto ai
veterinari ufficiali un unico compenso per allevamento controllato
come previsto dalla normativa vigente.