Art. 23. 
                Pianificazione nazionale e regionale 
  1. Il Ministero della sanita', sentite le  regioni,  identifica  le
risorse disponibili, gli obiettivi da raggiungere,  adotta  un  piano
triennale per l'eradicazione della tubercolosi bovina e individua  la
sorveglianza  epidemiologica  come  attivita'   essenziale   per   la
programmazione e  la  verifica  delle  attivita'  svolte.  Nel  piano
vengono altresi' stabilite le caratteristiche del sistema informativo
specifico per la tubercolosi e gli indicatori da  utilizzare  per  la
verifica dei risultati e  la  riprogrammazione  delle  attivita'.  Il
piano e' oggetto di aggiornamento annuale sulla  base  dei  risultati
raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi degli indicatori di cui
sopra. Per la definizione e la  gestione  del  sistema  nazionale  di
sorveglianza e del sistema informativo il Ministero della sanita'  si
avvale del Centro nazionale di referenza per lo studio e  la  ricerca
in epidemiologia, programmazione e informazione veterinaria di cui al
decreto del Ministro della sanita' 2 novembre 1991. 
  2. Le regioni, sulla base delle indicazioni  del  piano  nazionale,
preparano  i  piani  triennali  di  eradicazione  e   li   aggiornano
annualmente sulla base delle eventuali modifiche del piano nazionale,
nonche' dei risultati raggiunti nell'anno,  determinati  dall'analisi
di specifici indicatori. 
 
          Nota all'art. 23:
            - Il D.M. 2 novembre 1991 concernente  l'istituzione  del
          Centro nazionale di referenza per lo studio e la ricerca in
          epidemiologia,  programmazione  e informazione veterinaria,
          e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del  12
          novembre 1991.