Art. 23.
Pianificazione nazionale e regionale
1. Il Ministero della sanita', sentite le regioni, identifica le
risorse disponibili, gli obiettivi da raggiungere, adotta un piano
triennale per l'eradicazione della tubercolosi bovina e individua la
sorveglianza epidemiologica come attivita' essenziale per la
programmazione e la verifica delle attivita' svolte. Nel piano
vengono altresi' stabilite le caratteristiche del sistema informativo
specifico per la tubercolosi e gli indicatori da utilizzare per la
verifica dei risultati e la riprogrammazione delle attivita'. Il
piano e' oggetto di aggiornamento annuale sulla base dei risultati
raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi degli indicatori di cui
sopra. Per la definizione e la gestione del sistema nazionale di
sorveglianza e del sistema informativo il Ministero della sanita' si
avvale del Centro nazionale di referenza per lo studio e la ricerca
in epidemiologia, programmazione e informazione veterinaria di cui al
decreto del Ministro della sanita' 2 novembre 1991.
2. Le regioni, sulla base delle indicazioni del piano nazionale,
preparano i piani triennali di eradicazione e li aggiornano
annualmente sulla base delle eventuali modifiche del piano nazionale,
nonche' dei risultati raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi
di specifici indicatori.
Nota all'art. 23:
- Il D.M. 2 novembre 1991 concernente l'istituzione del
Centro nazionale di referenza per lo studio e la ricerca in
epidemiologia, programmazione e informazione veterinaria,
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12
novembre 1991.