Art. 36
  Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri

  1. Le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie
insediate  in  Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela
offerta  dal  sistema di indennizzo del Paese d'origine, a un sistema
di  indennizzo  riconosciuto,  limitatamente  all'attivita' svolta in
Italia.
  2.   Salvo  che  aderiscano  a  un  sistema  di  indennizzo  estero
equivalente,  le  succursali  di  imprese di investimento e di banche
extracomunitarie  insediate  in Italia devono aderire a un sistema di
indennizzo   riconosciuto,   limitatamente  all'attivita'  svolta  in
Italia.  La  Banca  d'Italia  verifica  che  la copertura offerta dai
sistemi  di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese
di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa
considerarsi  equivalente  a quella offerta dai sistemi di indennizzo
riconosciuti.