Art. 24.
         Adeguamento dei prezzi degli emoderivati salvavita
                       al prezzo medio europeo
  1.  In  deroga  a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 12, della
legge  24 dicembre 1993, n. 537, l'adeguamento alla media comunitaria
del  prezzo degli emoderivati salvavita, identificati con decreto del
Ministro  della  sanita',  avviene  nella  misura  del 50 per cento a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il
restante 50 per cento a partire dal 1 gennaio 1997.