Art. 14
              (Interpretazione autentica dei contratti)
1.  In  attuazione  dell'art.  53  del  D.Lgs  n. 29 del 1993, quando
insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi,
le parti  che  li  hanno  sottoscritti  si  incontrano  per  definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
2.  Al  fine  di  cui  al  comma 1   e' inviata all'A.RA.N. richiesta
scritta  con  lettera  raccomandata  da    una  delle  organizzazioni
sindacali  firmatarie  del contratto. La richiesta deve contenere una
sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali
si  basa;     essa  deve  comunque   far   riferimento   a   problemi
interpretativi ed applicativi di carattere generale.
3.   L'eventuale   accordo,   stipulato   con  le  procedure  di  cui
all'articolo 51 del D.Lgs n. 29 del  1993,  sostituisce  la  clausola
controversa  sin  dall'inizio  della vigenza del contratto collettivo
nazionale.
4. Con analoghe modalita' si procede,  tra  le  parti  che  li  hanno
sottoscritti,  quando insorgano controversie sull'interpretazione dei
contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure
di cui all'articolo 51, terzo  comma,  del  D.Lgs  n.  29  del  1993,
sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del
contratto decentrato.
5.  Gli  accordi  di  interpretazione  autentica di cui ai precedenti
commi producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 del  D.Lgs
n.  29 del 1993.