Art. 15
                       (Contributi sindacali)
1.  I  dipendenti  hanno  facolta'  di  rilasciare  delega,  a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per  la  riscossione
di  quota  mensile  dello  stipendio  per il pagamento dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.  La
delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'amministrazione
a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessati.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello
del rilascio.
3. Il  dipendente  puo'  revocare  in  qualsiasi  momento  la  delega
rilasciata  ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza  e  all'organizzazione  sindacale
interessata.  L'effetto  della  revoca  decorre  dal  primo  del mese
successivo alla presentazione della stessa.
4.  Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni
sulle retribuzioni dei dipendenti in base  alle  deleghe  ricevute  e
sono  versate  mensilmente  alle organizzazioni sindacali interessate
secondo modalita' concordate con l'amministrazione.
5. Le amministrazioni sono tenute,  nei  confronti  dei  terzi,  alla
segretezza  sui  nominativi  del personale delegante e sui versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali.