Art. 15
      Teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventu'
    1.  Fermo restando quanto previsto all'art. 11, in relazione agli
enti o  associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca  nel
campo  della    sperimentazione  e  del  teatro  per  l'infanzia e la
gioventu', l'Autorita' competente in    materia  di  spettacolo,  con
proprio  decreto,  formera',  all'inizio di ogni stagione   teatrale,
sulla  base  del  progetto   artistico   presentato   e   considerata
l'attivita'  svolta  nell'ambito del settore, due separati elenchi di
un ristretto numero, comunque non    superiore  a  25  ed  a  20,  di
iniziative  che svolgano, ad alto e qualificato livello, attivita' di
produzione nel campo  rispettivamente  della  sperimentazione  e  del
teatro per l'infanzia e la gioventu'.
    2. Tali iniziative devono caratterizzarsi per:
   - la continuita' e l'identita' del nucleo artistico;
   - l'autonomia creativa e organizzativa;
   -  la  disponibilita', anche temporanea, di una sede idonea per lo
svolgimento di attivita' laboratoriale;
   -  programmi  che  realizzino  un  intervento  creativo  su  testi
teatrali.
    3.  Alle  iniziative riconosciute ai sensi del presente articolo,
fermo  restando l'obbligo di effettuare almeno 65 giornate recitative
e 550 giornate  lavorative, ivi incluse per  non  oltre  10  giornate
recitative,  le  attivita'  di  laboratorio, sono concessi gli stessi
benefici finanziari previsti alle lettere  A e B dell'art. 12 nonche'
all'art. 13.  Alle stesse e' riconosciuto un premio  iniziale per  la
qualita'  del  progetto,  sia in termini artistici che organizzativi,
con criteri che saranno determinati con provvedimento successivo.