Art. 15 Teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventu' 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, in relazione agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu', l'Autorita' competente in materia di spettacolo, con proprio decreto, formera', all'inizio di ogni stagione teatrale, sulla base del progetto artistico presentato e considerata l'attivita' svolta nell'ambito del settore, due separati elenchi di un ristretto numero, comunque non superiore a 25 ed a 20, di iniziative che svolgano, ad alto e qualificato livello, attivita' di produzione nel campo rispettivamente della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu'. 2. Tali iniziative devono caratterizzarsi per: - la continuita' e l'identita' del nucleo artistico; - l'autonomia creativa e organizzativa; - la disponibilita', anche temporanea, di una sede idonea per lo svolgimento di attivita' laboratoriale; - programmi che realizzino un intervento creativo su testi teatrali. 3. Alle iniziative riconosciute ai sensi del presente articolo, fermo restando l'obbligo di effettuare almeno 65 giornate recitative e 550 giornate lavorative, ivi incluse per non oltre 10 giornate recitative, le attivita' di laboratorio, sono concessi gli stessi benefici finanziari previsti alle lettere A e B dell'art. 12 nonche' all'art. 13. Alle stesse e' riconosciuto un premio iniziale per la qualita' del progetto, sia in termini artistici che organizzativi, con criteri che saranno determinati con provvedimento successivo.