ART. 29 RETRIBUZIONE MENSILE 1. La struttura della retribuzione del personale si compone delle seguenti voci: A) - Trattamento fondamentale a) Retribuzione minima del livello base 9.0 e dei livelli differenziati 9.1 e 9.2 secondo gli importi riportati nell'Allegato B al presente Contratto; b) Elemento Aggiuntivo di Retribuzione (EAR) attribuito secondo le modalita' e gli importi di cui al successivo art. 30; c) Superminimo; d) Indennita' di contingenza congelata nei valori in atto al 31 dicembre 1991. La somma di tutte le componenti e' definita "retribuzione fondamentale mensile". B) - Trattamento Accessorio a) Indennita' di responsabilita' b) Compensi per il lavoro straordinario e altre indennita' contrattuali; c) Premi di produttivita' collettiva ed individuale; d) Indennita' previste da specifiche disposizioni di legge. La somma di tutte le componenti relative al trattamento fondamentale ed accessorio e' definita "retribuzione complessiva mensile". Al personale, ove spettante, e' corrisposto un assegno per il nucleo familiare ai sensi della Legge 13/5/88 n 153 e successive modificazioni. 2. Ai dipendenti in servizio alla data di stipulazione del presente contratto continuano ad essere corrisposti gli aumenti biennali di anzianita' congelati al 31 dicembre 1987, nonche' l'Elemento Distinto di Retribuzione (E.D.R.) di cui all'art. 28 comma 3 lettera d) del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1982.