ART. 29
                        RETRIBUZIONE MENSILE
1. La struttura della retribuzione del  personale  si  compone  delle
seguenti voci:
A) - Trattamento fondamentale
a)   Retribuzione   minima   del  livello  base  9.0  e  dei  livelli
differenziati 9.1 e 9.2 secondo gli importi riportati nell'Allegato B
al presente Contratto;
b) Elemento Aggiuntivo di Retribuzione (EAR)  attribuito  secondo  le
modalita' e gli importi di cui al successivo art. 30;
c) Superminimo;
d)  Indennita'  di  contingenza  congelata  nei  valori in atto al 31
dicembre 1991.
La  somma  di  tutte  le   componenti   e'   definita   "retribuzione
fondamentale mensile".
B) - Trattamento Accessorio
a) Indennita' di responsabilita'
b)   Compensi   per   il  lavoro  straordinario  e  altre  indennita'
contrattuali;
c) Premi di produttivita' collettiva ed individuale;
d) Indennita' previste da specifiche disposizioni di legge.
La somma di tutte le componenti relative al trattamento  fondamentale
ed accessorio e' definita "retribuzione complessiva mensile".
Al  personale, ove spettante, e' corrisposto un assegno per il nucleo
familiare  ai  sensi  della  Legge  13/5/88  n   153   e   successive
modificazioni.
2.  Ai  dipendenti in servizio alla data di stipulazione del presente
contratto continuano ad essere corrisposti gli  aumenti  biennali  di
anzianita' congelati al 31 dicembre 1987, nonche' l'Elemento Distinto
di  Retribuzione  (E.D.R.)  di cui all'art. 28 comma 3 lettera d) del
C.C.L. ENEA 31 dicembre 1982.