ART. 30
                 ELEMENTO AGGIUNTIVO DI RETRIBUZIONE
1. A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto sono
soppressi gli istituti denominati Elemento Valorizzazione  Esperienza
(E.V.E.) ed Elemento Aggiuntivo di Professionalita' (E.A.P.).
2.  Fatto  salvo quanto espressamente contemplato dall'Art. 91 (Norme
transitorie), al personale in servizio alla data di stipulazione  del
presente   contratto   e'   attribuito   l'Elemento   Aggiuntivo   di
Retribuzione (E.A.R.) nelle misure di seguito indicate:
- personale con profilo di:
* ricercatore-tecnologo       i valori di E.A.P. e di E.V.E. in
                               godimento alla data di stipula
                               del presente C.C.L.
* esperto di amministrazione-
   gestione o operazione
- personale con profilo di:
* professionista              i valori di E.A.P. e di E.V.E., in
                               godimento alla data di stipula
                               del presente C.C.L., incrementati
                               dalla data medesima, dei seguenti
                               importi
                                      Livello     Importo
                                        9.2        230.000
                                        9.1        195.000
                                        9.0        160.000
Restano altresi' acquisiti come Elemento Aggiuntivo  di  Retribuzione
(E.A.R.)  i  ratei  di  E.V.E. maturati alla data di stipulazione del
presente contratto.
3. Al personale assunto in data successiva alla stipula del  presente
C.C.L.  nel  livello  base  9.0 e nei livelli differenziati 9.1 e 9.2
vengono attribuiti  i  valori  di  E.A.R.  in  funzione  del  profilo
professionale come riportato nella tabella seguente:
           Ricercatore
            Tecnologo    Professionista       Esperto di
                                           Amministrazione-
                                              Gestione o
                                              Operazione
9.2            500            350                205
9.1            370            260                150
9.0            260            180                100
4.  I valori di E.A.R. di cui ai commi 2 e 3 saranno rideterminati al
termine del periodo di maturazione secondo le modalita' e gli importi
riportati nell'art. 32 e nell'Allegato E al presente contratto.
I valori di E.A.R. attribuiti sono utili ai fini dei  trattamenti  di
previdenza e di fine rapporto nonche' della 13 mensilita'.