ART. 30 ELEMENTO AGGIUNTIVO DI RETRIBUZIONE 1. A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto sono soppressi gli istituti denominati Elemento Valorizzazione Esperienza (E.V.E.) ed Elemento Aggiuntivo di Professionalita' (E.A.P.). 2. Fatto salvo quanto espressamente contemplato dall'Art. 91 (Norme transitorie), al personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto e' attribuito l'Elemento Aggiuntivo di Retribuzione (E.A.R.) nelle misure di seguito indicate: - personale con profilo di: * ricercatore-tecnologo i valori di E.A.P. e di E.V.E. in godimento alla data di stipula del presente C.C.L. * esperto di amministrazione- gestione o operazione - personale con profilo di: * professionista i valori di E.A.P. e di E.V.E., in godimento alla data di stipula del presente C.C.L., incrementati dalla data medesima, dei seguenti importi Livello Importo 9.2 230.000 9.1 195.000 9.0 160.000 Restano altresi' acquisiti come Elemento Aggiuntivo di Retribuzione (E.A.R.) i ratei di E.V.E. maturati alla data di stipulazione del presente contratto. 3. Al personale assunto in data successiva alla stipula del presente C.C.L. nel livello base 9.0 e nei livelli differenziati 9.1 e 9.2 vengono attribuiti i valori di E.A.R. in funzione del profilo professionale come riportato nella tabella seguente: Ricercatore Tecnologo Professionista Esperto di Amministrazione- Gestione o Operazione 9.2 500 350 205 9.1 370 260 150 9.0 260 180 100 4. I valori di E.A.R. di cui ai commi 2 e 3 saranno rideterminati al termine del periodo di maturazione secondo le modalita' e gli importi riportati nell'art. 32 e nell'Allegato E al presente contratto. I valori di E.A.R. attribuiti sono utili ai fini dei trattamenti di previdenza e di fine rapporto nonche' della 13 mensilita'.