ART. 31 AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE MINIMA 1. Le retribuzioni minime dei livelli professionali, come stabilite dall'Allegato B al C.C.L. ENEA 31.12.1988-30.12.1991, previo conglobamento dell'elemento retributivo di cui all'art. 7 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384 convertito con la legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementate, a regime, delle misure mensili lorde sotto specificate. 9.2 426.000 9.1 309.000 9.0 242.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995. 3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili: 9.2 257.000 9.1 186.000 9.0 146.000 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento dell'aumento successivo ed assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale che, pertanto, cessa di essere corrisposta dal 1 gennaio 1995. 5. Nell'Allegato B al presente C.C.L. sono riportati i valori del livello base 9.0 e dei livelli differenziati 9.1 e 9.2 in vigore dal 1 dicembre 1995.