ART. 31
                  AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE MINIMA
1. Le retribuzioni minime dei livelli professionali,  come  stabilite
dall'Allegato   B   al   C.C.L.  ENEA  31.12.1988-30.12.1991,  previo
conglobamento dell'elemento retributivo di cui all'art.  7  del  D.L.
19 settembre 1992 n. 384 convertito con la legge 14 novembre 1992, n.
438,  sono  incrementate,  a regime, delle misure mensili lorde sotto
specificate.
                     9.2       426.000
                     9.1       309.000
                     9.0       242.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1  dicembre
1995.
3.  Dal  1  gennaio  1995  al  30  novembre 1995 competono i seguenti
aumenti mensili:
                      9.2      257.000
                      9.1      186.000
                      9.0      146.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al  conseguimento
dell'aumento   successivo   ed   assorbono  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale che, pertanto, cessa di essere corrisposta dal 1 gennaio
1995.
5. Nell'Allegato B al presente C.C.L. sono  riportati  i  valori  del
livello  base 9.0 e dei livelli differenziati 9.1 e 9.2 in vigore dal
1 dicembre 1995.