ART. 34
      DISCIPLINA PER IL FINANZIAMENTO DI TRATTAMENTI ACCESSORI
 E' istituito, a livello di Ente, un fondo finalizzato  a  compensare
le  prestazioni  di lavoro straordinario finanziato con il contributo
ordinario dello Stato, lavoro in turno, nonche' alla remunerazione di
compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario  di  lavoro,
oneri  o  disagi particolarmente rilevanti nonche' alla reperibilita'
collegata  alla  particolare  natura  dei  servizi   che   richiedono
interventi di urgenza.
 L'ammontare  del  fondo  e'  costituito dalla somma stanziata per il
1993  per  il  lavoro  straordinario,  ridotta  dal  1/1/95  di   una
percentuale  pari  al 50%, nonche' dalla somma stanziata nel bilancio
1993 per il pagamento delle indennita' previste  dall'allora  vigente
disciplina contrattuale.