ART. 34 DISCIPLINA PER IL FINANZIAMENTO DI TRATTAMENTI ACCESSORI E' istituito, a livello di Ente, un fondo finalizzato a compensare le prestazioni di lavoro straordinario finanziato con il contributo ordinario dello Stato, lavoro in turno, nonche' alla remunerazione di compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro, oneri o disagi particolarmente rilevanti nonche' alla reperibilita' collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza. L'ammontare del fondo e' costituito dalla somma stanziata per il 1993 per il lavoro straordinario, ridotta dal 1/1/95 di una percentuale pari al 50%, nonche' dalla somma stanziata nel bilancio 1993 per il pagamento delle indennita' previste dall'allora vigente disciplina contrattuale.