ART. 41
                     INDENNITA' DI REPERIBILITA'
1. Al dipendente "reperibile"  per  eventuali  prestazioni  oltre  il
normale   orario   di  lavoro  entro  un'ora  dalla  chiamata  spetta
un'indennita' da erogarsi nelle misure, con le modalita' e nei limiti
di seguito precisati.
2. Le prestazioni che costituiscono presupposto per la  effettuazione
di  turni  di  reperibilita'  devono  attenere ad attivita' dirette a
preservare  i  lavoratori  dei  Centri  e  le  popolazioni  a  questi
limitrofe   dai   rischi  di  insorgenze  imprevedibili  connesse  al
funzionamento degli impianti e che possono avere anche conseguenze di
danno patrimoniale per l'Ente.
 Per tale circostanza va assicurata la possibilita'  di  disporre  di
squadre  di  personale  reperibile per eventuali specifiche emergenze
che possono aver luogo  in  uno  qualunque  degli  impianti  siti  in
ciascun  Centro  (e  quindi  non  organizzate  per singoli impianti o
attivita') tale da assicurare, nel caso in cui sia indispensabile  il
ricorso  a  corpi  esterni  istituzionalmente  investiti delle azioni
richieste  da  specifiche  emergenze,  un  primo  intervento  atto  a
limitare  il  rischio  insorto  e l'eventuale assistenza specifica ai
corpi predetti.
3. L'obbligo di reperibilita' deve ritenersi compreso nella  funzione
assegnata  al  dirigente,  in relazione al livello di responsabilita'
che a tale funzione si connette, con la conseguente  esclusione,  nei
suoi   confronti,  del  trattamento  economico  accessorio  quale  e'
stabilito nel successivo comma 6.
4. I dipendenti turnisti di cui all'art. 15 del  presente  contratto,
salvo deroghe preventivamente autorizzate dal Direttore Generale, non
possono essere comandati ad effettuare turni di reperibilita'.
5.  Con  circolare  del  Direttore Generale, da emanarsi entro 3 mesi
dalla data di stipulazione del presente contratto sentite  le  OO.SS.
firmatarie, saranno stabiliti, per ciascuna delle attivita' di cui al
precedente  comma  2, i criteri e le modalita' organizzative ai quali
attenersi con riferimento alle figure professionali ed alle  funzioni
implicate  ed  in  relazione agli eventuali mutamenti intervenuti nei
programmi dell'Ente, nella determinazione dei turni di reperibilita'.
6.  L'ammontare  dell'indennita'  da   corrispondere   al   personale
"reperibile" e' il seguente:
a)  per ogni turno di reperibilita' effettuato in giornate di sabato,
domenica, festive o considerate tali per riposo compensativo,  ed  in
particolari  periodi  dell'anno  preventivamente  indicati dall'Ente,
sentite le OO.SS. firmatarie (periodi estivi, natalizi, pasquali)  L.
35.000;
b)  per ogni turno di reperibilita' effettuato in giornate lavorative
(escluso il sabato o la rispettiva giornata  di  riposo  compensativo
per il personale turnista) L. 17.500.
7.  Al  dipendente  reperibile  per eventuali prestazioni da svolgere
fuori del normale orario, e con inizio entro sei ore dalla  chiamata,
spetta  una indennita' nelle misure ridotte del 50% rispetto a quelle
previste al precedente comma.
8.  In caso di intervento a seguito di chiamata, al dipendente verra'
corrisposta l'indennita' "chilometrica" di cui all'art. 48, comma  9,
ed  un  compenso  per  le ore effettivamente prestate di importo pari
alla retribuzione oraria maggiorata:
del 50% per il lavoro straordinario feriale
del 70% "     "       "      festivo e notturno
del 90% "     "       "      festivo notturno
9. Di norma, nell'arco  dell'anno,  il  dipendente  non  puo'  essere
comandato   ad   effettuare   in   media  piu'  di  cinque  turni  di
reperibilita' al mese con riferimento a quelli previsti al comma 1  e
dieci turni di quelli di cui al comma 7.
10.  I  dati  relativi  al  presente trattamento accessorio verranno,
trimestralmente, per ciascuna sede dell'Ente,  portati  a  conoscenza
delle Organizzazioni Sindacali Locali.
Al  fine di contenere quanto piu' possibile il ricorso al trattamento
in questione  verranno  effettuate  a  livello  decentrato,  riunioni
periodiche  per  verificare l'entita' del fenomeno e individuare, ove
necessario, ipotesi operative che  consentano  il  raggiungimento  di
tale obiettivo.
L'Ente  in  relazione  alla limitazione mensile di cui al 9 comma del
presente articolo si impegna ad attivare  sollecitamente  nei  Centri
corsi di formazione ed aggiornamento.