ART. 43
              INDENNITA'' PER USO INDUMENTI PROTETTIVI
1. Al dipendente che indossi,  per  norme  di  protezione  contro  le
radiazioni   o   per   altre  prescrizioni  di  sicurezza,  indumenti
protettivi  di  lavoro  compresi  nella   tabella   seguente,   viene
corrisposta  una indennita' oraria nei limiti e nelle misure indicate
per ciascuna classe:
 CLASSE A
Descrizione indumenti
importo
* Autorespiratore + doppia tuta in plastica + maschera facciale
L. 2.300/h
*  Tuta protettiva pneumatica (Frogman)
L. 2.300/h
*  Tuta in gomma e plastica e maschera facciale
L. 2.300/h
*  Equipaggiamento subacqueo completo
di respiratore
L. 2.300/h
 CLASSE B
* Maschera facciale + doppia tuta in tela
L. 1.725/h
* Maschera facciale + tute particolari o
altri indumenti
L. 1.725/h
* Maschera a filtro con visiera di plastica
e tuta di plastica
L. 1.725/h
 CLASSE C
* Maschera facciale, maschera a filtro
L. 1.150/h
* Doppia tuta sigillata senza maschera
L. 1.150/h
* Tuta o cappotto coibentati o di pelle cromata con
casco, occhiali e guanti
L. 1.150/h
2.  Qualora  nell'ambito  delle  singole  giornate   lavorative   gli
indumenti  di cui sopra vengano usati per porzioni di tempo inferiori
all'ora, le porzioni stesse verranno sommate ed il risultato di  tale
somma verra' arrotondato all'ora superiore.
3.  In  relazione  alle  operazioni  di  cui  al  1  comma,  ai  fini
dell'erogazione dell'indennita', sono fissati i seguenti limiti orari
mensili classi A e B 20 ore, classe C 30 ore.
 Il superamento dei suddetti limiti puo' essere autorizzato  in  casi
del tutto eccezionali che richiedano interventi continuativi.
4.   Alla   luce   della  nuova  disciplina  introdotta  dal  decreto
legislativo  626/1994  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni
verra'  effettuato  un  esame congiunto con le OO.SS. firmatarie allo
scopo di procedere ad una revisione  della  normativa  di  attuazione
dell'intera  materia  avuto particolare riguardo alle tipologie degli
indumenti protettivi attualmente in uso nell'Ente.