ART. 44
            INDENNITA' DI OPERAZIONE DI IMPIANTI NUCLEARI
1. Al personale addetto alla operazione degli  impianti  nucleari  di
ricerca  e per il trattamento di rifiuti radioattivi di cui al D.lgs.
230/1995, munito dell'attestato di idoneita' per la direzione tecnica
o della patente di abilitazione di 1 grado (supervisore) o di 2 grado
(operatore), ai sensi  del  D.P.R.  1450/1970,  viene  concessa,  con
decorrenza  non  anteriore  alla data di stipula del presente C.C.L.,
una indennita' mensile di  operazione  nella  misura  del  10%  della
retribuzione minima del livello professionale di appartenenza.
2.  Tale  indennita'  compete,  altresi',  agli  esperti  qualificati
incaricati  della  sorveglianza  fisica  e  della  protezione   degli
impianti di cui al comma 1.
3.  Tale  indennita'  compete  inoltre,  nella  misura  del  5% della
retribuzione minima del  livello  professionale  di  appartenenza  al
personale  addetto  all'operazione  degli  impianti di cui al comma 1
previsto nei Regolamenti di esercizio di cui all'art. 47  del  D.P.R.
185/64;  compete  inoltre  al personale addetto alle operazioni degli
impianti di cui all'art. 55 del medesimo D.P.R.