ART. 46
        INDENNITA' SOSTITUTIVA TRATTAMENTI SPECIFICI DI ENTE
1. A decorrere dalla data di stipulazione del presente  contratto  e'
istituita   una   indennita'  sostitutiva  di  trattamenti  specifici
corrisposti dall'Ente in applicazione dell'art. 13 comma 2 del C.C.L.
ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991.
 Gli importi  precedentemente  erogati  in  applicazione  del  citato
disposto  contrattuale sono destinati al finanziamento della suddetta
indennita'.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta nel mese  di  giugno
di  ciascun  anno  finanziario  a tutto il personale destinatario del
presente contratto appartenente all'Ente nelle seguenti misure:
                              Importo annuo lordo
                9.2                 1.130.000
                9.1                   920.000
                9.0                   760.000