ART. 46 INDENNITA' SOSTITUTIVA TRATTAMENTI SPECIFICI DI ENTE 1. A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto e' istituita una indennita' sostitutiva di trattamenti specifici corrisposti dall'Ente in applicazione dell'art. 13 comma 2 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991. Gli importi precedentemente erogati in applicazione del citato disposto contrattuale sono destinati al finanziamento della suddetta indennita'. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta nel mese di giugno di ciascun anno finanziario a tutto il personale destinatario del presente contratto appartenente all'Ente nelle seguenti misure: Importo annuo lordo 9.2 1.130.000 9.1 920.000 9.0 760.000