Art. 7 Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato 1. La delegazione dell'Amministrazione per la trattativa decentrata e' costituita entro 15 giorni dalla data in cui l'Amministrazione stessa ha avuto conoscenza della stipulazione del presente contratto ai sensi dell'art. 2 comma 2. La delegazione sindacale e' convocata, per l'avvio delle trattative, entro 15 giorni dalla presentazione delle piattaforme. 2. La contrattazione decentrata deve riferirsi agli istituti contrattuali rimessi a tale livello e si svolge con le procedure previste dall' art.51, comma 3, del decreto n. 29. 3. Il contratto decentrato diventa efficace a seguito del perfezionamento delle procedure previste dall' art. 51, comma 3, del d. lgs. n. 29. 4. Il contratto decentrato deve contenere apposite clausole circa i tempi, le modalita' e le procedure di verifica della sua attuazione. 5. Le piattaforme per il rinnovo del contratto collettivo decentrato concernenti le specifiche materie indicate nell'articolo 8 sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza del precedente contratto. 6. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto decentrato, l'Amministrazione non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie che ne sono oggetto e le OO.SS. che vi partecipano non assumono sulle stesse materie iniziative conflittuali.