Art. 7
       Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del
                   contratto collettivo decentrato
1. La delegazione dell'Amministrazione per la  trattativa  decentrata
e'  costituita  entro  15  giorni dalla data in cui l'Amministrazione
stessa ha avuto conoscenza della stipulazione del presente  contratto
ai  sensi dell'art. 2 comma 2. La delegazione sindacale e' convocata,
per l'avvio delle trattative, entro  15  giorni  dalla  presentazione
delle piattaforme.
2.  La  contrattazione    decentrata  deve  riferirsi  agli  istituti
contrattuali rimessi a tale livello e  si  svolge  con  le  procedure
previste dall' art.51, comma 3, del decreto n. 29.
3.   Il   contratto   decentrato   diventa  efficace  a  seguito  del
perfezionamento  delle procedure previste dall' art. 51, comma 3, del
d. lgs. n.  29.
4. Il contratto decentrato deve contenere apposite clausole  circa  i
tempi, le modalita' e le procedure di verifica della sua attuazione.
5.  Le piattaforme per il rinnovo del contratto collettivo decentrato
concernenti le  specifiche  materie  indicate  nell'articolo  8  sono
presentate  almeno  tre  mesi  prima  della  scadenza  del precedente
contratto.
6. Durante tale periodo e per il mese successivo  alla  scadenza  del
contratto  decentrato,  l'Amministrazione  non  adotta  provvedimenti
unilaterali nelle materie che ne sono oggetto  e  le  OO.SS.  che  vi
partecipano    non   assumono   sulle   stesse   materie   iniziative
conflittuali.