Art. 8
                      Materie di contrattazione
1. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) linee di  indirizzo  generale  per  l'attivita'  di  formazione  e
aggiornamento dei dirigenti;
 b)  mobilita'  dei  dirigenti  nel  quadro della disciplina prevista
dall'art. 35, comma 8, del
 decreto n. 29 e dall'art. 28 del presente contratto;
c) programmi di azione in materia  di  pari  opportunita',  anche  in
relazione agli obiettivi indicati dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
in tale materia sono confermate tutte le disposizioni vigenti;
d)   criteri   generali,   concernenti   tempi   e   modalita',   per
l'applicazione delle norme in materia di tutela dell'ambiente nonche'
di  igiene,  sicurezza  e  prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro,  con
riferimento  al  D.lgs.  n.  626/1994  e  nei  limiti stabiliti dall'
accordo quadro stipulati per l'attuazione di detto decreto;
e) criteri generali per la gestione  delle  iniziative  di  carattere
socio- assistenziale a favore dei dirigenti;
f)  criteri generali per l'attuazione della disciplina concernente la
retribuzione direttamente collegata ai risultati e al  raggiungimento
degli obiettivi assegnati;
g)  criteri  generali per l'attribuzione dei compensi di cui all'art.
47, comma 4.
2. La contrattazione decentrata nelle materie di cui al  comma  1  si
svolge  al  livello centrale in ciascuna delle Amministrazioni di cui
all'art.1.
3. I contratti decentrati non possono  comportare,  ne'  direttamente
ne'  indirettamente,  anche  a  carico  di esercizi successivi, oneri
aggiuntivi rispetto  a  quelli  previsti  dal  presente  contratto  e
conservano  la  loro  efficacia sino alla stipulazione dei successivi
contratti.