Art. 8 Materie di contrattazione 1. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie: a) linee di indirizzo generale per l'attivita' di formazione e aggiornamento dei dirigenti; b) mobilita' dei dirigenti nel quadro della disciplina prevista dall'art. 35, comma 8, del decreto n. 29 e dall'art. 28 del presente contratto; c) programmi di azione in materia di pari opportunita', anche in relazione agli obiettivi indicati dalla legge 10 aprile 1991, n. 125; in tale materia sono confermate tutte le disposizioni vigenti; d) criteri generali, concernenti tempi e modalita', per l'applicazione delle norme in materia di tutela dell'ambiente nonche' di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.lgs. n. 626/1994 e nei limiti stabiliti dall' accordo quadro stipulati per l'attuazione di detto decreto; e) criteri generali per la gestione delle iniziative di carattere socio- assistenziale a favore dei dirigenti; f) criteri generali per l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati; g) criteri generali per l'attribuzione dei compensi di cui all'art. 47, comma 4. 2. La contrattazione decentrata nelle materie di cui al comma 1 si svolge al livello centrale in ciascuna delle Amministrazioni di cui all'art.1. 3. I contratti decentrati non possono comportare, ne' direttamente ne' indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.