Art. 9
                   Composizione delle delegazioni
1. Ai sensi dell' art. 45, comma 8 del  d.lgs  n.  29  del  1993,  in
ciascuna  Amministrazione  di cui all'art.1  la delegazione trattante
di parte pubblica, in sede decentrata, e' costituita come segue:
 - dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
 - da dirigenti, in rappresentanza degli uffici  interessati.
2.  Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta:
 - da rappresentanti di  ciascuna delle organizzazioni  sindacali  di
comparto firmatarie del presente contratto.
- dalle RSU, ove costituite;
-  da componenti delle  rappresentanze sindacali di cui all'art. 11 a
livello nazionale;
3.  Le  amministrazioni    del  comparto  possono  avvalersi,   nella
contrattazione    collettiva    decentrata,    della   attivita'   di
rappresentanza e di assistenza  dell'Agenzia  per  la  rappresentanza
negoziale   delle   pubbliche  amministrazioni  (A.RA.N.),  alle  cui
direttive sono tenute in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell' art.
50, comma 7 del d. lgs. n. 29 del 1993.