Art. 9 Composizione delle delegazioni 1. Ai sensi dell' art. 45, comma 8 del d.lgs n. 29 del 1993, in ciascuna Amministrazione di cui all'art.1 la delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, e' costituita come segue: - dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato; - da dirigenti, in rappresentanza degli uffici interessati. 2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta: - da rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente contratto. - dalle RSU, ove costituite; - da componenti delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 11 a livello nazionale; 3. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attivita' di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive sono tenute in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell' art. 50, comma 7 del d. lgs. n. 29 del 1993.