Art. 16.
(Cessazione del trattamento dei dati).
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei
dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro
destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purche' destinati ad un trattamento
per finalita' analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla
lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di
trattamento dei dati personali e' nulla ed e' punita ai sensi
dell'articolo 39, comma 1.