Art. 17
(Limiti all'utilizzabilita' di dati personali)
1. Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo che
implichi una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di decisione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente
articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) salvo che la
decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge.