ART. 31
     (Determinazione delle attivita' e delle caratteriatiche dei
        rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)
  1.  Le  procedure semplificate devono comunque garantire un elevato
livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
  2.  Con  decreti  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con i
Ministri  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
sanita',  e,  per i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai
fertilizzanti,  di  concerto  con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari  e  forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita'
le  norme,  che  fissano  i  tipi  e  le  quantita'  di rifiuti, e le
condizioni  in base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti
non  pericolosi  effettuate  dai  produttori nei luoghi di produzione
degli  stessi  e  le attivita' di recupero di cui all'allegato C sono
sottoposte  alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33.
Con   la  medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
predette norme tecniche e condizioni.
  3.  Le  norme  e  le  condizioni di cui al comma 2 sono individuate
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  e devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i
procedimenti  e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non
costituire  un  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e da non recare
pregiudizio  all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure
semplificate  le  attivita'  di  trattamento  termico  e  di recupero
energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
    a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti
speciali individuati per frazioni omogenee;
    b)  i  limiti  di  emissione non siano meno restrittivi di quelli
stabiliti  per  gli  impianti  di  incenerimento  dei  rifiuti  dalle
direttive  comunitarie  89/369/CEE  del  Consiglio del 8 giugno 1989,
89/429/CEE  del  Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio
del  16  dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal
decreto  del  Ministro  dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24;
    c)   sia   garantita   la  produzione  di  una  quota  minima  di
trasformazione  del  potere  calorifico  dei rifiuti in energia utile
calcolata su base annuale.
  4.  La  emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2
deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde
di  cui  all'allegato  II del regolamento CEE n. 259/93, e successive
modifiche ed integrazioni.
  5.  Per  la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e
33  comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato
e'  tenuto  a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale
determinato  in  relazione alla natura dell'attivita' con decreto del
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del Tesoro.
  6.  La  costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto
delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai
commi  2  e  3  e'  disciplinata dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e
dalle  altre  disposizioni  che  regolano  la costruzione di impianti
industriali.  L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di
operazioni  di  recupero  di  rifiuti  non  individuati  ai sensi del
presente  articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui
agli articoli 27 e 28.
  7.  Alle  denunce  e alle domande disciplinate dal presente Capo si
applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto
del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive
modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di
cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
          Note all'art. 31:
            - Il decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio  1995,
          reca:    "Norme  tecniche  per il riutilizzo in un ciclo di
          combustione  per  la  produzione  di  energia  dai  residui
          derivati da cicli di produzione o di consumo".
            -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988, n.  203, reca: "Attuazione delle direttive CEE numeri
          80/779,  82/884,  84/360  e  85/203  concernenti  norme  in
          materia  di  qualita'  dell'aria, relativamente a specifici
          agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento   prodotto   dagli
          impianti  industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16
          aprile 1987, n. 183".
            - Il decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
          1992,  n.  300, reca: "Regolamento concernente le attivita'
          private sottoposte alla disciplina degli articoli 19  e  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241".
            - Il testo dell'art. 21 della citata legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e' riportato nelle note all'art. 30.