ART. 32
                          (Autosmaltimento)
  1.  A  condizione  che  siano  rispettate  le  norme  tecniche e le
prescrizioni  specifiche  adottate  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e 3
dell'articolo   31,  le  attivita'  di  smaltimento  di  rifiuti  non
pericolosi  effettuate  nel  luogo  di  produzione dei rifiuti stessi
possono  essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione
di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente.
  2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
    a)  il  tipo,  la  quantita', e le caratteristiche dei rifiuti da
smaltire;
    b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
    c)  le  condizioni  per  la  realizzazione  e  l'esercizio  degli
impianti;
    d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
    e) la qualita' delle emissioni nell'ambiente.
  3.  La  provincia  iscrive  in  un apposito registro le imprese che
effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di  attivita'  ed entro il
termine  di  cui  al  comma  1  verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti  e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione
di  inizio  di  attivita'  e' allegata una relazione dalla quale deve
risultare:
    a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche
di cui al comma 1;
    b)  il  rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle proce-
dure autorizzative previste dalla normativa vigente.
  4.  Qualora  la  provincia  accerti il mancato rispetto delle norme
tecniche   e   delle  condizioni  di  cui  al  comma  1  dispone  con
provvedimento  motivato  il  divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita',  salvo  che  l'interessato  non provveda a conformare
alla  normativa  vigente  dette  attivita' ed i suoi effetti entro il
termine prefissato dall'amministrazione.
  5.  La  comunicazione  di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
cinque  anni  e,  comunque,  in  caso  di  modifica sostanziale delle
operazioni di autosmaltimento.
  6.  Restano  sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e
28  le  attivita'  di  autosmaltimento  di  rifiuti  pericolosi  e la
discarica di rifiuti.