Art. 36
                              Sanzioni

  1.  Chiunque  immette  nel mercato le sostanze pericolose di cui al
presente   decreto   in   violazione   delle   disposizioni  in  tema
d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22
nonche'  in  violazione  delle  disposizioni sulla classificazione e'
punito con l'ammenda da lire duecentomila a lire dieci milioni.
  2.  Nei  casi  di  maggiore  gravita'  si  applica  anche  la  pena
dell'arresto fino a sei mesi.
  3.  Le  sanzioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si applicano al
commerciante al dettaglio che pone in vendita o comunque distribuisce
per   il   consumo   sostanze  pericolose  in  confezioni  originali,
sempreche'  non  sia  a  conoscenza  della violazione e la confezione
originale non presenti segni di alterazione.
  4.  La effettuazione di una notifica non conforme alle disposizioni
di  cui  agli  articoli  7,  8,  9,  10, 11, 12 e 15 e' punita con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  cinque milioni a lire
trenta milioni. Alla stessa pena sono assoggettati coloro che violano
le  disposizioni  sulla  pubblicita', di cui all'articolo 23, o sulla
scheda  informativa,  di cui all'articolo 25, o sulla valutazione del
rischio di cui all'articolo 34.