Art. 40.
                  Errori di sospensione dal servizio
  1. Qualora  l'abbonato venga  sospeso dal  servizio per  errore, ha
diritto  ad un  indennizzo  pari all'importo  del  canone mensile  di
abbonamento per  ogni due giorni lavorativi  di sospensione indebita.
Tale indennizzo  non viene corrisposto  se l'abbonato non  provvede a
segnalare al  gestore l'errore  nella sospensione subita  entro venti
giorni  solari dalla  sospensione  medesima, qualora  ne abbia  avuto
comunicazione dal gestore mediante lettera raccomandata.