Art. 41.
              Omissioni / errori nell'elenco telefonico
  1. In caso  di errore nell'inserimento del numero  telefonico o del
nominativo dell'abbonato nell'elenco  alfabetico degli abbonati della
rete urbana  di appartenenza,  il gestore,  salvo casi  di dimostrata
impossibilita'  tecnica, offrira'  per  due mesi  e gratuitamente  un
servizio vocale di segnalazione  del numero corretto e corrispondera'
un  indennizzo  pari a  due  mensilita'  dell'importo del  canone  di
abbonamento vigente al momento della liquidazione. Nel caso di errore
nell'indirizzo  il gestore  ne  fornira' gratuitamente  l'indicazione
corretta attraverso il servizio di informazione abbonati.
  2. In caso di  omissione nell'inserimento dell'abbonato nell'elenco
alfabetico  degli  abbonati della  rete  urbana  di appartenenza,  il
gestore corrispondera'  un indennizzo  pari a quattro  mensilita' del
canone  di abbonamento  vigente al  momento della  liquidazione e  si
impegna e fornire, gratuitamente per novanta giorni, l'indicativo del
numero telefonico omesso attraverso il servizio Informazioni Abbonati
"12".  Ove  ne  ricorrano  le  condizioni,  resta  salvo  il  diritto
dell'utente al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
  3. Il gestore non e'  comunque responsabile ne' di eventuali errori
nell'inserimento dei dati in elenco  ad esso non imputabili ne' della
veridicita' di titoli o qualifiche dichiarati dall'abbonato.