Art. 15. 
        Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione 
 
  1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2,
comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,   n.   131,   e
nell'articolo 50  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono  ridotte  a
un quarto se  il  contribuente  rinuncia  ad  impugnare  l'avviso  di
accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di  accertamento
con  adesione,  provvedendo  a  pagare,  entro  il  termine  per   la
proposizione del ricorso, le somme  complessivamente  dovute,  tenuto
conto della predetta riduzione. 
  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e  3.  Con
decreto del Ministro delle finanze sono  stabilite  le  modalita'  di
versamento delle somme dovute. 
 
          Note all'art. 15: 
             - Si riporta il testo vigente dell'art. 71 del D.P.R. 26 
           aprile 1986, n. 131 (Disposizioni concernenti l'imposta di 
                    registro): 
            "Art. 71 (Insufficiente dichiarazione di valore). - Se il 
            valore dei beni o diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 
           51 definitivamente accertato, ridotto di un quarto, supera 
               quello dichiarato, si applica la pena pecuniaria dalla 
            meta' a due volte l'imposta dovuta sulla differenza tra i 
                 due valori. Per i beni e i diritti di cui al comma 4 
               dell'art. 52 la pena pecuniaria si applica anche se la 
                     differenza non e' superiore al quarto del valore 
                    definitivamente accertato. 
                       La pena pecuniaria e' raddoppiata se il valore 
           definitivamente accertato e' superiore al doppio di quello 
                  dichiarato ed e' ridotta ad un sesto del massimo se 
                     l'accertamento e' divenuto definitivo perche' il 
              contribuente non ha proposto ricorso o ha rinunziato al 
             ricorso proposto prima della decisione della commissione 
                    tributaria di primo grado". 
             - Si riporta il testo vigente dell'art. 50 del D.P.R. 31 
             ottobre 1990, n. 346 (Disposizioni concernenti l'imposta 
                    sulle successione e donazioni): 
             "Art. 50 (Omissione o tardivita' della dichiarazione). - 
             1. L'omissione e la tardivita' della dichiarazione della 
            successione o della dichiarazione sostitutiva sono punite 
              con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta 
              liquidata o riliquidata d'ufficio; se e' stata omessa o 
          presentata in ritardo la dichiarazione integrativa, la pena 
            pecuniaria e' commisurata alla maggiore imposta liquidata 
              d'ufficio. Se non e' dovuta imposta, pur essendovi beni 
                     ereditari, si applica la pena pecuniaria da lire 
                    sessantamila a trecentomila. 
             2. La pena pecuniaria e' ridotta a un quarto, col minimo 
            di lire ottomila, se la dichiarazione e' stata presentata 
                    con ritardo non superiore a trenta giorni. 
           3. La pena pecuniaria e' ridotta a un sesto del massimo se 
          il contribuente non propone ricorso contro l'accertamento o 
               vi rinunzia prima che siano decorsi venti giorni dalla 
          notificazione dell'avviso di fissazione della prima udienza 
                    della commissione tributaria di primo grado".