Art. 16.
        Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni

  1.   Qualora   successivamente  all'accertamento  le  dichiarazioni
presentate  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto  risultino  difformi dalle copie acquisite nel corso
dell'attivita'   di   controllo   ovvero   ne   risulti   omessa   la
presentazione,   gli   uffici   procedono   all'accertamento  e  alla
liquidazione  delle  imposte dovute e possono integrare, modificare o
revocare  gli  atti  gia'  notificati, nonche' irrogare o revocare le
relative  sanzioni.  La conservazione della copia delle dichiarazioni
e'  obbligatoria  per  i  soggetti  che  devono  tenere  le scritture
contabili,  nonche' per i soci o associati di societa' o associazioni
di  cui  all'articolo  5  del  testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n. 917, o per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in
forma societaria.
 
Nota all'art. 16:
           -  Per il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre
          1986, n.  917 (Testo unico delle imposte  sui  redditi)  si
          veda la nota all'art.  2.