Art. 17.
                    Abrogazioni e delegificazione

  1. Sono abrogati:
    a)  i  commi  2 e 3 dell'articolo 5 del decreto - legge 27 aprile
1990,  n.  90,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 giugno
1990, n. 165, riguardanti la definizione delle pendenze tributarie;
    b)  gli articoli 2 -bis e 2 -ter del decreto - legge 30 settembre
1994,  n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, riguardanti l'accertamento con adesione;
    c)  il  quarto  comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.   600,   riguardante
l'applicazione  in  misura ridotta delle sanzioni in caso di rinuncia
all'impugnazione dell'accertamento.
  2.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in vigore del .presente
decreto  legislativo  sono  abrogate  tutte le altre disposizioni con
esso incompatibili.
  3.  Le  disposizioni  dei capi II e III del titolo I possono essere
integrate   o   modificate   con  regolamento  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E' fatto obbigo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

   Dato a Roma, addi' 19 giugno 1997

                              SCALFARO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Visco, Ministro delle finanze
                                  Flick,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                  Ciampi, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: Flick
 
Note all'art. 17:
           - I commi 2 e 3 dell'art. 5 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90
          (Disposizioni in materia di determinazione del  reddito  ai
          fini  delle  imposte  sui redditi, di rimborsi dell'imposta
          sul valore aggiunto e di  contenzioso  tributario,  nonche'
          altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 27 giugno 1990, n. 165, recavano:
           "2. Fermo restando il disposto dell'art. 54, ultimo comma,
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          l973, n. 600 e dell'art. 58, quarto comma, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, le
          pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli  avvisi
          di   accertamento  e  dei  provvedimenti  che  irrogano  le
          sanzioni possono essere definite  con  il  pagamento  entro
          sessanta   giorni   dalla  notifica  stessa  di  una  somma
          corrispondente all'80 per cento dei tributi o dei  maggiori
          tributi  accertati,  delle  soprattasse dovute e delle pene
          pecuniarie  irrogate,  qualora  l'importo  complessivo  non
          risulti superiore a lire cinque milioni.
           3.   In   calce  agli  atti  di  cui  al  comma  2,  oltre
          all'indicazione prescritta dal secondo comma  dell'art.  16
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  636,  e'  apposta  anche  la  indicazione  della
          facolta' ivi prevista".
           -  Si  riporta il testo degli articoli 2 -bis e 2 -ter del
          D.L. 30 settembre 1994, n.  564  (Disposizioni  urgenti  in
          materia  fiscale),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 novembre  1994,  n.  656,  abrogati  dal  presente
          articolo:
           "Art. 2-bis (Accertamento con adesione del contribuente ai
          fini  delle  imposte  sul reddito e dell'IVA). - 1. Ai fini
          delle  imposte  sul  reddito  e  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto,  la  rettifica  delle  dichiarazioni  puo' essere
          definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione
          del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.
           2. La definizione non e' ammessa quando sulla  base  degli
          elementi,  dati  e  notizie  a  conoscenza  dell'ufficio e'
          configurabile   l'obbligo   di    denunzia    all'autorita'
          giudiziaria per i reati di cui agli articoli 1, comma 1, 2,
          comma  3,  3  e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1982,
          n.  516,  e  successive modificazioni. Tale disposizione si
          applica anche quando per i medesimi  reati  risulta  essere
          stato  presentato  rapporto  dalla  Guardia  di  finanza  o
          risulta essere stata avviata l'azione penale.
           3. La definizione ha per oggetto  l'esistenza,  la  stima,
          l'inerenza   e   l'imputazione  a  periodo  dei  componenti
          positivi e negativi del reddito  di  impresa  o  di  lavoro
          autonomo  ed  ha  effetto  anche  per  l'imposta sul valore
          aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica,
          ai  fini  di  tale  ultima  imposta  il  contribuente  puo'
          richiedere  la  definizione, anche parziale nel caso in cui
          ricorrano le fattispecie previste  dalla  legge  7  gennaio
          1929,  n.  4,  e  successive  modificazioni, e dal relativo
          decreto ministeriale di attuazione del 1  settenibre  1931,
          la  quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1 e
          del  presente  comma,  anche  ai  fini  delle  imposte  sul
          reddito.  L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui
          maggiori imponibili con l'aliquota media del  contribuente,
          a   meno  che  questi  effettui  esclusivamente  operazioni
          esenti.
           4.  Per  la  definizione  il  contribuente  si  puo'  fare
          rappresentare  con  procura  speciale  non  autenticata. La
          definizione si perfeziona con il pagamento  delle  maggiori
          somme,  dovute  per effetto dell'adesione, che sono versate
          in base alle norme sull 'autoliquidazione.
           5. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad
          impugnazione, non e' integrabile o  modificabile  da  parte
          dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari,
          compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale.
          A    seguito   di   definizione   mediante   adesione   del
          contribuente, le sanzioni per  infedele  dichiarazione,  le
          sanzioni  inerenti  ad  adempimenti  relativi al periodo di
          imposta a cui si riferiscono le  dichiarazioni  definite  e
          ogni  altra sanzione connessa con irregolarita' o omissioni
          rilevabili  dalle  dichiarazioni  stesse  sono  applicabili
          nella misura di un quarto del minimo.
           6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del  presente  decreto,  sono  stabilite  le   disposizioni
          necessarie:
           a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa
          della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro
          organizzazione,   secondo   criteri   di  efficienza  e  di
          trasparenza;
           b) per la determinazione delle modalita'  di  accertamento
          con  adesione  basate  su parametri oggettivi, coefficienti
          presuntivi e studi di settore nonche' delle modalita' e dei
          termini per il pagamento delle  somme  dovute  per  effetto
          dell'adesione.
           7.  Cessano  di  avere  efficacia  le  norme in materia di
          determinazione delle quote  di  capacita'  operativa  degli
          uffici  delle  entrate  e  della  Guardia  di  finanza,  da
          destinare  ai  controlli  dei  contribuenti   che   abbiano
          dichiarato  un reddito di ammontare inferiore al contributo
          diretto lavorativo, di cui al comma 1, dell'art.  62-sexies
          del  decreto-legge  30  agoso 1993, n. 331, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
           8. I contribuenti che aderiscono all'accertamento  di  cui
          al  presente  articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla
          conservazione delle scritture  e  dei  documenti  contabili
          relativi  all'esercizio  oggetto  dell'accertamento, con la
          sola esclusione dei registri IVA.
           9. Per l'anno 1994. il termine per la pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge
          19  settembre 1992, n.  384, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 14 novembre 1992, n.   438, con  i  quali  sono
          determinati  i  coefficienti  presuntivi  di  compensi e di
          ricavi, e' fissato al 15 dicembre 1994".
           "Art. 2-ter (Accertamento con adesione ai  fini  di  altre
          imposte indirette). - 1. La definizione in contraddittorio,
          con   adesione   del  contribuente,  e'  applicabile,  alle
          medesime condizioni di cui all'art.  2-bis,  nei  confronti
          dei   contribuenti,  con  riferimento  alle  imposte  sulle
          successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale
          e comunale sull'incremento di valore degli immobili, ed  ha
          per  oggetto  il  maggior  valore  o  il  valore  stabilito
          dall'ufficio dei beni e diritti suscettibili di valutazione
          secondo  le  singole  leggi  d'imposta,  separatamente  per
          ciascun   atto   d'imposizione.   La   liquidazione   e  la
          riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione di
          cui   all'art.   2-bis,   sono   effettuate    direttamente
          dall'ufficio   accertatore.   Le  disposizioni  di  cui  al
          presente comma non si  applicano  nei  casi  di  esclusione
          della  rettifica  previsti  dalle  leggi vigenti per talune
          categorie di beni e diritti nell'ipotesi di  determinazione
          del valore su base catastale.
           2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del  presente  decreto,  sono  stabilite  le   disposizioni
          necessarie    per   la   determinazione   delle   modalita'
          dell'accertamento  con   adesione   basate   su   parametri
          oggettivi,  ovvero,  in mancanza di questi, su indagini sui
          valori medi di mercato nelle varie  aree  geografiche,  con
          specifiche  distinzioni  per  zone  aventi  caratteristiche
          similari, nonche' su studi idonei a realizzare  la  massima
          trasparenza  e  aderenza  alla realta' economica dei valori
          oggetto della rettifica".
           - Il quarto comma dell'art. 54  del  D.P.R.  29  settembre
          1973,   n.   600   (Disposizioni   comuni   in  materia  di
          accertamento), abrogato dal  presente  articolo,  prevedeva
          che:  "Quando  il  reddito  netto  e'  definito per mancata
          impugnazione dell'accertamento dell'ufficio o per  rinuncia
          al  proposto gravame prima che sia intervenuta la decisione
          della  commissione  tributaria  di  primo  grado,  le  pene
          pecuniarie  applicabili  ai sensi degli articoli da 46 a 50
          sono ridotte alla meta'".
           - Il comma 2 dell'art.  17  della  legge  n.  400  /  1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autonzzando  l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongano delle norme vigenti,
          con    effetto   dall'entrata   in   vigore   delle   norme
          regolamentari.