Art. 26 (Sanzioni al concessionario) 1. In caso di minore versamento alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo delle somme riscosse dal concessionario direttamente ovvero pagate per delega alle banche si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. In caso di ritardato invio dei dati di cui all'articolo 21, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000.000 per ogni giorno di ritardo; la stessa sanzione si applica in caso di irregolarita' che non consentano l'attribuzione delle somme agli enti destinatari. 3. I casi di reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni, eseguite nell'ambito delle attivita' di riscossione, costituiscono specifica causa di decadenza dalla concessione.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo vigente dell'art. 104 del citato D.P.R. n. 43/1988: "Art. 104 (Ritardo od omissione di versamenti in tesoreria o nelle casse degli enti creditori). - 1. Nei confronti del concessionario che omette in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari delle somme riscosse, si applica la pena pecuniaria pari alla somma di cui e' stato omesso il versamento, salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato. 2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quarto. 3. Sulle somme di cui al comma 1, non versate o versate con ritardo, nonche' su quelle per le quali il concessionario e' tenuto all'anticipazione e non versate nei termini fissati dall'art. 72, comma 1, si applica l'interesse di mora di cui all'art. 61, comma 6. 4. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte si provvede alla espropriazione della cauzione secondo le disposizioni dell'art. 56".