Art. 26
                    (Sanzioni al concessionario)
    1. In caso di minore versamento alla tesoreria dello Stato o alla
cassa  regionale  siciliana  di  Palermo  delle  somme  riscosse  dal
concessionario  direttamente  ovvero pagate per delega alle banche si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 104 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
    2.  In  caso  di ritardato invio dei dati di cui all'articolo 21,
comma  2,  si  applica  la sanzione amministrativa pecuniaria di lire
10.000.000  per ogni giorno di ritardo; la stessa sanzione si applica
in  caso  di  irregolarita'  che  non consentano l'attribuzione delle
somme agli enti destinatari.
    3.  I  casi  di  reiterate  e rilevanti infrazioni all'obbligo di
invio dei dati delle operazioni, eseguite nell'ambito delle attivita'
di  riscossione,  costituiscono  specifica  causa  di decadenza dalla
concessione.
 
          Note all'art. 26:
            -  Si  riporta il testo vigente  dell'art. 104 del citato
          D.P.R. n.  43/1988:
            "Art.  104  (Ritardo  od  omissione    di  versamenti  in
          tesoreria  o  nelle casse degli  enti creditori). -  1. Nei
          confronti  del concessionario che  omette  in  tutto  o  in
          parte,   alle   prescritte   scadenze,   i versamenti  alla
          sezione  di tesoreria provinciale dello  Stato o alle casse
          degli  enti destinatari delle somme riscosse, si applica la
          pena pecuniaria  pari alla  somma di  cui e'  stato  omesso
          il  versamento,  salve  le  sanzioni  penali  se  il  fatto
          costituisce reato.
            2.  Se   il   versamento   viene   effettuato   entro   i
          trenta  giorni successivi alla scadenza, la pena pecuniaria
          puo' essere ridotta fino ad un quarto.
            3.    Sulle somme   di  cui al  comma  1, non  versate  o
          versate  con ritardo, nonche' su   quelle per le  quali  il
          concessionario  e' tenuto all'anticipazione  e non  versate
          nei  termini fissati   dall'art. 72, comma  1,  si  applica
          l'interesse di mora di cui all'art. 61, comma 6.
            4.  Se  i versamenti  non sono stati eseguiti in tutto  o
          in parte si provvede alla   espropriazione  della  cauzione
          secondo  le disposizioni dell'art. 56".