Art. 16.
                        Abrogazione di norme
 1. Sono abrogati:
  a)  gli  articoli  da  41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo,
limitatamente  alle  parole  "o  del  separato avviso di cui al terzo
comma  dell'articolo  58",  e secondo periodo, 73-bis, commi secondo,
quarto  e  quinto,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
  b)  gli  articoli  da  46  a 55 e 57, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  c)  gli articoli da 92 a 96, 97, ad eccezione del sesto comma, e 98
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602;
  d)  l'articolo  8,  commi dal quarto al nono, della legge 10 maggio
1976,  n. 249, aggiunti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n.
71;
  e)  l'articolo  2,  ad  eccezione dei commi settimo e ottavo, della
legge 26 gennaio 1983, n. 18;
  f) l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;
  g)  l'articolo  54,  ad eccezione del comma 8, del decreto-legge 30
agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
  h)  l'articolo  34, commi 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n.  41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85.
 2.  E' altresi' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il
presente decreto.
 
          Note all'art. 16:
            - Il testo degli articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
          49 e 58 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633  (Istituzione  e
          disciplina   dell'imposta   sul  valore  aggiunto)  era  il
          seguente:
            "Art. 41 (Violazioni dell'obbligo di fatturazione). - Chi
          effettua operazioni imponibili senza emettere  la  fattura,
          essendo  obbligato  ad  emetterla,  e'  punito  con la pena
          pecuniaria  da  due  a  quattro  volte  l'imposta  relativa
          all'operazione,   calcolata  secondo  le  disposizioni  del
          titolo primo. Alla stessa sanzione e' soggetto  chi  emette
          la fattura senza l'indicazione dell'imposta o indicando una
          imposta inferiore, nel quale ultimo caso la pena pecuniaria
          e' commisurata all'imposta indicata in meno.
            Chi  effettua  operazioni  non  imponibili o esenti senza
          emettere la fattura,  essendo  obbligato  ad  emetterla,  o
          indicando  nella  fattura  corrispettivi inferiori a quelli
          reali, e' punito  con  la  pena  pecuniaria  da  300.000  a
          1.200.000 di lire.
            Se   la   fattura  emessa  non  contiene  le  indicazioni
          prescritte dall'art.   21, n. 1),  o  contiene  indicazioni
          incomplete   o   inesatte   tali   da   non  consentire  la
          identificazione delle parti, si applica la pena  pecuniaria
          da  600.000  a 3.000.000 di lire salvo che le irregolarita'
          siano imputabili esclusivamente al cessionario del  bene  o
          al committente del servizio.
            Per la violazione degli obblighi di fatturazione previsti
          dagli  articoli  17,  terzo  comma,  e  34, terzo comma, si
          applicano le pene pecuniarie di cui  ai  commi  precedenti,
          fermo rimanendo l'obbligo del pagamento dell'imposta.
            Tuttavia,  qualora  la violazione degli obblighi previsti
          al quarto comma non comporti  variazioni  nelle  risultanze
          delle  liquidazioni  periodiche  o in sede di dichiarazione
          annuale, si applicano esclusivamente le  sanzioni  previste
          all'articolo  47,  primo  comma,  n.  3),  e  non e' dovuto
          pagamento d'imposta.
            Il  cessionario  o  committente  che  nell'esercizio   di
          imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi
          senza  emissione  della  fattura o con emissione di fattura
          irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, e'
          tenuto  a  regolarizzare  l'operazione  con   le   seguenti
          modalita':
             a)  se  non  ha  ricevuto  la fattura entro quattro mesi
          dalla data di effettuazione dell'operazione deve presentare
          all'ufficio  competente  nei  suoi  confronti,   entro   il
          trentesimo  giorno  successivo,  un  documento  in  duplice
          esemplare    contenente    le    indicazioni     prescritte
          dall'articolo  21  e  deve  contemporaneamente  versare  la
          relativa imposta;
             b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare
          all'ufficio  competente  nei  suoi  confronti,   entro   il
          quindicesimo   giorno   successivo   a  quello  in  cui  ha
          registrato la fattura stessa, un documento integrativo,  in
          duplice   esemplare,   contenente   tutte   le  indicazioni
          prescritte dall'art. 21 e deve  contemporaneamente  versare
          la  maggiore imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del
          documento, con  l'attestazione  dell'avvenuto  pagamento  o
          della    intervenuta    regolarizzazione,   e'   restituito
          dall'ufficio all'interessato, che deve  annotarlo  a  norma
          dell'articolo  25.  In  caso di mancata regolarizzazione si
          applicano al cessionario o committente le  pene  pecuniarie
          previste  dai  primi  tre  commi,  oltre al pagamento della
          imposta, salvo che la fattura risulti emessa.
            Le presunzioni di cui  all'art.  53  valgono  anche  agli
          effetti del presente articolo".
            "Art.  42  (Violazioni  dell'obbligo di registrazione). -
          Chi omette le annotazioni prescritte negli  articoli  23  e
          24,  in  relazione  ad operazioni imponibili effettuate, e'
          punito con la pena pecuniaria in misura da  due  a  quattro
          volte  l'imposta relativa alle operazioni stesse, calcolata
          secondo le disposizioni del titolo primo. Se le annotazioni
          sono eseguite con indicazioni inesatte, tali  da  importare
          un'imposta   inferiore,  si  applica  la  stessa  sanzione,
          commisurata alla differenza.
            Chi esegue le annotazioni prescritte dall'articolo 25 con
          indicazioni  incomplete  o inesatte, tali da non consentire
          la identificazione dei cedenti dei beni  o  prestatori  dei
          servizi,  e'  punito  con  la  pena pecuniaria da 600.000 a
          3.000.000 di lire.
            Le sanzioni stabilite nei commi precedenti  si  applicano
          anche  per  l'omissione  o  irregolarita' delle annotazioni
          eseguite o da eseguire nei registri a norma dell'art. 26".
            "Art. 43 (Violazioni dell'obbligo  di  dichiarazione).  -
          Chi  non presenta la dichiarazione annuale e' punito con la
          pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta per
          l'anno solare per il piu' breve  periodo  in  relazione  al
          quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
            Se  dalla  dichiarazione  presentata  risulta una imposta
          inferiore di oltre un decimo a quella  dovuta,  ovvero  una
          eccedenza  detraibile  o rimborsabile superiore di oltre un
          decimo a quella spettante, si applica la pena pecuniaria da
          una a due volte la differenza.
            L'omissione della dichiarazione  e  la  presentazione  di
          essa     con     indicazioni    inesatte    sono    punite,
          indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti commi,
          con la pena pecuniaria da 600.000 a 3.000.000 di lire.
            Chi non presenta una  delle  dichiarazioni  previste  nel
          primo  e  nel  terzo  comma  dell'art. 35 o la presenta con
          indicazioni incomplete o inesatte tali  da  non  consentire
          l'identificazione  del  contribuente  e' punito con la pena
          pecuniaria da lire 1.200.000 a lire 6.000.000.   La  stessa
          pena  si  applica  a chi presenta la dichiarazione senza le
          indicazioni di cui al n. 4) dello  stesso  articolo  o  con
          indicazioni  incomplete  o  inesatte tali da non consentire
          l'individuazione del luogo dei luoghi in cui e'  esercitata
          l'attivita'  o  in  cui  sono  tenuti e conservati i libri,
          registri, scritture e documenti.
            Chi non esegue con le modalita' e nei termini  prescritti
          la  liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 e' punito con
          la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.
            Per l'omessa o inesatta indicazione del numero di partita
          nelle dichiarazioni e negli altri documenti di cui all'art.
          35 si applica la pena pecuniaria da  lire  200.000  a  lire
          4.000.000".
            "Art.  44  (Violazione dell'obbligo di versamento). - Chi
          non versa in tutto o in parte  l'imposta  risultante  dalla
          dichiarazione annuale presentata nonche' dalle liquidazioni
          periodiche  di  cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma
          e' soggetto a una soprattassa pari alla somma non versata o
          versata in meno.
            Chi non esegue in tutto o in parte i  versamenti  di  cui
          agli  articoli  27 e 33 e' punito con la pena pecuniaria da
          due a quattro volte l'imposta  non  versata  o  versata  in
          meno".
            "Art.   45   (Violazione  degli  obblighi  relativi  alla
          contabilita' e alla  compilazione  degli  elenchi).  -  Chi
          rifiuta  di  esibire  o  dichiara  di  non possedere libri,
          registri, scritture e documenti che gli siano richiesti  ai
          fini  delle ispezioni e verifiche previste nell'art.  52, o
          comunque li  sottrae  all'ispezione  o  alla  verifica,  e'
          punito  con  la  pena  pecuniaria  da lire 1.200.000 a lire
          6.000.000,  sempre  che  si  tratti  di  libri,   registri,
          documenti  e  scritture  la cui tenuta e conservazione sono
          obbligatorie  a  norma  di  legge  o  di  cui  risulta   la
          esistenza.
            Chi  non  tiene  o  non  conserva i registri previsti dal
          presente decreto e' punito, anche se non  ne  sia  derivato
          ostacolo  all'accertamento,  con la pena pecuniaria da lire
          1.200.000 a  lire  30.000.000;  la  pena  non  puo'  essere
          inferiore a lire 4.000.000 per il registro di cui al quarto
          comma  dell'art.  24.  Alla  stessa  sanzione sono soggetti
          coloro che non  tengono  i  registri  in  conformita'  alle
          disposizioni  del  primo e del secondo comma dell'art. 39 e
          coloro che non conservano in tutto o in  parte  le  fatture
          emesse  e  ricevute  e  le  bollette  doganali,  ma la pena
          pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quinto del minimo
          se le irregolarita' dei registri  o  i  documenti  mancanti
          sono di scarsa rilevanza.
            Per  la  mancata  o  incompleta  compilazione,  anche  su
          supporti magnetici, di ciascuno degli  elenchi  di  cui  al
          primo  e  al  terzo comma dell'art.  29, si applica la pena
          pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.  La  stessa
          sanzione  si applica per l'omessa allegazione degli elenchi
          o per l'omessa produzione dei supporti, di  cui  all'ultimo
          comma  dell'art.    29.  Le sanzioni possono essere ridotte
          fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o  inesatti
          sono  di  scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi
          di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede  ad
          integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello
          di compilazione".
            "Art.  46  (Violazioni relative alle esportazioni). - Per
          le  cessioni  di   beni   effettuate   senza   applicazione
          dell'imposta,  di  cui  alla  lettera  b)  dell'art.  8, il
          cedente e' punito con la pena pecuniaria da due  a  quattro
          volte    l'imposta    relativa    alla   cessione   qualora
          l'esportazione non avvenga nel termine  ivi  stabilito.  La
          stessa  pena  pecuniaria  si  applica  nel caso di cessione
          senza pagamento dell'imposta ai sensi  dell'art.  38-quater
          qualora  non  si  proceda alla regolarizzazione nei termini
          ivi previsti.
            La pena pecuniaria prevista nel comma precedente  non  si
          applica  se  entro  dieci  giorni successivi al termine ivi
          stabilito, previa  regolarizzazione  della  fattura,  venga
          eseguito  il  versamento  dell'imposta con la maggiorazione
          del 10 per cento a titolo di soprattassa.
            Per le cessioni di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          effettuate   senza  pagamento  dell'imposta,  di  cui  alla
          lettera c) dell'art. 8, il cessionario  o  committente  che
          attesti   falsamente  all'altra  parte  di  trovarsi  nelle
          condizioni  richieste  per  fruire  del   trattamento   ivi
          previsto  o ne benefici oltre i limiti consentiti e' punito
          con  la  pena  pecuniaria da 2 a 6 volte l'imposta relativa
          alle operazioni effettuate. Se il superamento del limite e'
          dipeso dalla mancata esportazione da parte del  cessionario
          o  commissionario  di  cui al secondo comma dell'art. 8 dei
          beni acquistati per essere esportati nello stato originario
          nel termine ivi stabilito la  pena  non  puo'  superare  il
          quadruplo,  dell'imposta  e  non si applica se questa viene
          versata, con la maggiorazione del 20 per cento a titolo  di
          soprattassa,  entro dieci giorni dalla scadenza del termine
          di  sei  mesi,  previa  regolarizzazione   della   relativa
          fattura.
            I  contribuenti che, entro i termini stabiliti, non hanno
          effettuato  le  comunicazioni  di  cui  al  secondo   comma
          dell'art. 8 ovvero non hanno inviato il prospetto analitico
          di  cui  all'ultimo comma dello stesso articolo sono puniti
          con la  pena  pecuniaria  da  lire  cinquecentomila  a  due
          milioni e cinquecentomila.
            Il  contribuente  che nelle fatture o nelle dichiarazioni
          in  dogana  relative  a  cessioni  all'esportazione  indica
          quantita', qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali
          e'  punito  con  la  pena pecuniaria da due a quattro volte
          l'eventuale  eccedenza  dell'imposta  che  sarebbe  dovuta,
          secondo  le  disposizioni  del  titolo  primo,  se  i  beni
          indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad
          un prezzo  pari  al  valore  normale  di  cui  all'art.  14
          rispetto  a  quella  che  risulterebbe  dovuta, secondo gli
          stessi criteri, per la cessione nel territorio dello  Stato
          dei  beni  presentati in dogana. La pena non si applica per
          le eccedenze quantitative non superiori al 5 per cento".
            "Art. 47 (Altre violazioni). - Sono punite  con  la  pena
          pecuniaria da 300.000 a 1.200.000 lire:
             1)  la mancata restituzione dei questionari di cui al n.
          3) dell'art.  51 e la restituzione  di  essi  con  risposte
          incomplete o non veritiere;
             2)  la  inottemperanza all'invito di comparizione di cui
          al n. 2) dell'art. 51 ed a qualsiasi altra richiesta  fatta
          dagli  uffici  nell'esercizio dei poteri indicati nell'art.
          51;
             3) ogni altra violazione degli  obblighi  stabiliti  dal
          presente decreto non contemplata espressamente".
            "Art.  48  (Circostanze  attenuanti  ed  esimenti).  - Il
          contribuente puo' sanare, senza applicazione delle sanzioni
          previste in materia di  imposta  sul  valore  aggiunto,  le
          omissioni   e   le  irregolarita'  relative  ad  operazioni
          imponibili, ivi comprese quelle di cui all'art. 26, primo e
          quarto   comma,   comportanti   variazioni   in    aumento,
          provvedendo    ad   effettuare   l'adempimento   omesso   o
          irregolarmente eseguito e  contestualmente  a  versare  una
          soprattassa,     proporzionale     all'imposta     relativa
          all'operazione omessa o irregolare, stabilita nella  misura
          del  5 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro
          trenta giorni dalla  scadenza  del  termine  relativo  alla
          liquidazione  di  cui  agli  articoli  27 e 33, nella quale
          l'operazione doveva essere computata; nella misura  del  20
          per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta
          giorni  dalla  scadenza  del  termine  per la presentazione
          della dichiarazione annuale; nella misura del 40 per cento,
          qualora la regolarizzazione avvenga  entro  il  termine  di
          presentazione  della dichiarazione per l'anno successivo; e
          nella misura del 60 per cento, qualora la  regolarizzazione
          avvenga   entro   il   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione per il secondo anno  successivo.  L'ammontare
          dei  versamenti  a  titolo  di soprattassa, eseguiti con le
          modalita' di cui all'art. 38,  quarto  comma,  deve  essere
          annotato  nel  registro  di  cui all'art. 23 o all'art.  24
          ovvero in quello di cui all'articolo 39, secondo comma. Per
          le  violazioni  che  non  danno  luogo  a  rettifica  o  ad
          accertamento  di  imposta  le  sanzioni sono ridotte: ad un
          quinto, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti
          risultino regolarizzati entro trenta  giorni  dal  relativo
          termine  di scadenza; alla meta', se gli adempimenti omessi
          o irregolarmente  eseguiti  risultino  regolarizzati  entro
          trenta  giorni  successivi a quello di scadenza del termine
          di presentazione della dichiarazione annuale; ai due terzi,
          se  gli  adempimenti  omessi  o   irregolarmente   eseguiti
          risultino  regolarizzati  entro il termine di presentazione
          della dichiarazione per l'anno successivo; ai  tre  quarti,
          se   gli   adempimenti  omessi  o  irregolarmente  eseguiti
          risultino regolarizzati entro il termine  di  presentazione
          della  dichiarazione  per  il secondo anno successivo. Se i
          corrispettivi  non  registrati   vengono   specificatamente
          indicati  nella  dichiarazione  annuale  non  si  fa  luogo
          all'applicazione delle soprattasse e delle pene  pecuniarie
          dovute   per   la   violazione  dei  relativi  obblighi  di
          fatturazione e registrazione, nonche' in materia  di  bolla
          di  accompagnamento  e  di  scontrino  e  ricevuta fiscale,
          qualora    anteriormente    alla    presentazione     della
          dichiarazione  sia stata versata all'ufficio una somma pari
          a  un  decimo  dei   corrispettivi   non   registrati.   Le
          disposizioni   di   cui  al  presente  comma  si  applicano
          sempreche' la violazione non sia stata  gia'  constatata  e
          comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui
          all'art.   52;   nei  limiti  delle  integrazioni  e  delle
          regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma  e'
          esclusa   la   punibilita'   per   i   reati  previsti  dal
          decreto-legge 10  luglio  1982,  n.  429,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 7 agosto 1982, n. 516, e dalle
          altre disposizioni legislative in materia  di  imposta  sul
          valore aggiunto.
            Se  in  relazione  ad  una  stessa  operazione sono state
          commesse piu' violazioni punite con la pena  pecuniaria  si
          applica  soltanto  la pena pecuniaria stabilita per la piu'
          grave di esse, aumentata da un terzo alla meta'.
            Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a  45  non  si
          applicano  quando  gli obblighi ai quali si riferiscono non
          sono stati osservati in relazione al  volume  d'affari  del
          soggetto,  secondo  le  disposizioni  degli  articoli  31 e
          seguenti,  a  meno  che  il  volume  d'affari  non  risulti
          superiore  di  oltre  il  cinquanta  per  cento  al  limite
          stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse.
            Le sanzioni previste  negli  articoli  43  e  44  non  si
          applicano   qualora,   entro   i   termini  rispettivamente
          stabiliti, la  dichiarazione  sia  stata  presentata  o  il
          versamento  sia  stato  eseguito  a  un  ufficio diverso da
          quello indicato nel primo comma dell'art. 40.
            La sanzione stabilita nella prima parte del  terzo  comma
          dell'art.    46  non si applica qualora la differenza tra i
          dati indicati  nella  comunicazione  prevista  nel  secondo
          comma  dell'art.  8 e quelli accertati non sia superiore al
          10 per cento.
            Nei casi in cui l'imposta  deve  essere  calcolata  sulla
          base  del  valore  normale  le  sanzioni  previste  non  si
          applicano qualora il valore accertato non supera  di  oltre
          il dieci per cento quello indicato dal contribuente.
            Gli  organi del contenzioso tributario possono dichiarare
          non dovute le  pene  pecuniarie  quando  la  violazione  e'
          giustificata  da  obiettive  condizioni di incertezza sulla
          portata e sull'ambito di  applicazione  delle  disposizioni
          alle quali si riferisce".
            "Art.  49 (Determinazione delle pene pecuniarie). - Nella
          determinazione della misura della pena pecuniaria  si  deve
          tenere  conto  della  gravita' del danno o del pericolo per
          l'erario e della personalita' dell'autore della violazione,
          desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di  vita
          individuale, familiare e sociale.
            La  pena  puo'  essere  aumentata  fino  alla  meta'  nei
          confronti di chi nei tre anni  precedenti  sia  incorso  in
          un'altra  violazione  della stessa indole, per la quale sia
          stata  inflitta  la  pena  pecuniaria.    Sono  considerate
          violazioni  della  stessa  indole  non  soltanto quelle che
          violano una stessa disposizione  del  presente  decreto  ma
          anche   quelle   che,   pur   essendo   prevedute  in  piu'
          disposizioni, presentano in concreto,  per  la  natura  dei
          fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano,
          carattere fondamentale comune".
            "Art.  58  (Irrogazione  delle  sanzioni).  -  In caso di
          violazione degli obblighi stabiliti  dal  presente  decreto
          l'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto procede alla
          irrogazione  delle  pene  pecuniarie  e  delle  soprattasse
          previste nel titolo terzo.
            Per  le  violazioni  che  danno  luogo  a  rettifica o ad
          accertamento dell'imposta la irrogazione delle sanzioni  e'
          comunicata   al   contribuente  con  lo  stesso  avviso  di
          rettifica o di accertamento.
            Per le violazioni che non danno luogo a  rettifica  o  ad
          accertamento  dell'imposta  l'ufficio  puo'  provvedere  in
          qualsiasi momento, con  separati  avvisi  da  notificare  a
          norma  del  primo  comma dell'art. 56, entro il 31 dicembre
          del quinto anno successivo a quello in cui e'  avvenuta  la
          violazione.
            La  pena  pecuniaria non puo' essere irrogata qualora nel
          termine  di  trenta  giorni  dalla  data  del  verbale   di
          constatazione    della   violazione   sia   stata   versata
          all'ufficio una somma pari ad un sesto  del  massimo  della
          pena;  la  pena  pecuniaria  irrogata  contestualmente alla
          constatazione della violazione effettuata presso  l'ufficio
          sara'  considerata priva di effetto se il pagamento avviene
          nei termini e con le modalita' sopra citate.
            Nelle ipotesi previste dall'art. 50  l'azione  penale  ha
          corso  dopo  che  l'accertamento  dell'imposta  e' divenuto
          definitivo e la prescrizione del reato e' sospesa fino alla
          stessa data".
            - Il testo degli articoli 61 e 73-bis del  citato  D.P.R.
          n.  633  del  1972,  come  modificati  dal presente decreto
          legislativo e' il seguente:
            "Art.  61  (Pagamento  delle  pene  pecuniarie  e   delle
          soprattasse).    -  Le  pene  pecuniarie  e  le soprattasse
          irrogate dagli  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          devono  essere  pagate  nei  modi indicati nel quarto comma
          dell'art. 38, entro  sessanta  giorni  dalla  notificazione
          dell'avviso  di  rettifica  o  di accertamento con il quale
          sono state irrogate.
            In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  si  applicano  gli
          interessi  calcolati  al  saggio indicato nell'art. 38-bis,
          con decorrenza  dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla
          notificazione  dell'avviso  o  della  sentenza  o decisione
          definitiva".
            "Art. 73-bis  (Disposizioni  per  la  identificazione  di
          determinati  prodotti).  -  Il  Ministro  delle finanze con
          propri   decreti    puo'    stabilire    l'obbligo    della
          individuazione,  mediante  apposizione  di  contrassegni ed
          etichette, di taluni prodotti  appartenenti  alle  seguenti
          categorie:
             1)  prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973,
          n. 883, nonche' indumenti  in  pelle  o  pellicceria  anche
          artificiali:
             2)  apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la
          televisione,  apparecchi  per   la   registrazione   e   la
          riproduzione  del  suono  e  delle immagini, apparecchi del
          settore cine-foto-ottico, nonche' talune relative  parti  e
          pezzi staccati;
             3)   dischi,   nastri   ed   altri   analoghi   supporti
          fonografici.
            Con  successivi  decreti  le  disposizioni  di   cui   al
          precedente  comma  possono  essere  estese anche a prodotti
          confezionati in tessuto  o  in  pelle,  anche  artificiali,
          diversi  dagli indumenti".  Il testo degli articoli 46, 47,
          48, 49, 50, 51, 52, 53, 54   e    55    del    D.P.R.    29
          settembre  1973,  n. 600 era il seguente:
            "Art. 46 (Omissione,  incompletezza  e  infedelta'  della
          dichiarazione).    - Nel caso di omessa presentazione della
          dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6,  10  e  11  si
          applica   la   pena  pecuniaria  da  due  a  quattro  volte
          l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a
          lire   300.000.   Se  non  sono  dovute  imposte,  la  pena
          pecuniaria  si  applica  nella  misura  di  lire   300.000,
          elevabili  fino a lire 3.000.000 nei confronti dei soggetti
          obbligati alla  tenuta  di  scritture  contabili;  la  pena
          pecuniaria  puo'  essere  ridotta  fino  a  lire 60.000 nei
          confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera  d)
          del  terzo  comma  dell'art.  1 che non hanno presentato il
          certificato ivi previsto.
            Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti
          i singoli redditi posseduti, si applica la pena  pecuniaria
          da  due  a  quattro volte l'ammontare delle imposte e delle
          maggiori  imposte  dovute  in  relazione  ai  redditi   non
          dichiarati.
            Se  le omissioni previste nei precedenti commi riguardano
          anche redditi prodotti all'estero  la  pena  pecuniaria  e'
          aumentata di un terzo.
            Se  nella  dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui
          al secondo comma, e' indicato ai fini delle singole imposte
          un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la
          pena pecuniaria  da  una  a  due  volte  l'ammontare  della
          maggiore  imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se
          la  differenza  dipende  dalla  indeducibilita'  di  spese,
          passivita'  e  oneri.  La  pena  pecuniaria,  per  la parte
          relativa a ciascuna imposta, e' aumentata di un terzo se la
          differenza tra il reddito  accertato  e  quello  dichiarato
          riguarda  anche  i  redditi prodotti all'estero, e' ridotta
          alla meta' se la maggiore imposta e' inferiore a un  quarto
          di  quella  accertata  e  non si applica quando la maggiore
          imposta accertata non e' superiore a lire 10.000.
            Per  maggiore  imposta  si  intende  la  differenza   tra
          l'imposta  liquidata  in  base  all'accertamento  e  quella
          liquidata in base alla  dichiarazione  ai  sensi  dell'art.
          36-bis ovvero ai sensi dell'art. 36-ter.
            Se  la  dichiarazione e' stata presentata con ritardo non
          superiore a un mese, si applicano le pene di cui  al  primo
          comma ridotte a un quarto".
            "Art.  47  (Violazioni  relative  alla  dichiarazione dei
          sostituti d'imposta). - Nel caso  di  omessa  presentazione
          della  dichiarazione  prescritta  dall'art. 7 si applica la
          pena  pecuniaria  da  due  a  quattro   volte   l'ammontare
          complessivo  delle ritenute relative ai compensi, interessi
          e altre somme non dichiarati.
            Se l'ammontare  complessivo  dei  compensi,  interessi  e
          altre    somme    dichiarati    e'   inferiore   a   quello
          definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da
          due a quattro volte la differenza. Se la dichiarazione  non
          comprende  tutti i percipienti, si applica inoltre per ogni
          nominativo omesso la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire
          3.000.000.
            Si applicano le disposizioni del  sesto  comma  dell'art.
          46".
            "Art.   48  (Violazioni  relative  al  contenuto  e  alla
          documentazione delle dichiarazioni). - Se la  dichiarazione
          non  e'  redatta  in  conformita'  al modello approvato dal
          Ministro per le finanze o se non contiene tutti i  dati  ed
          elementi  prescritti dagli articoli 2, primo e terzo comma,
          4 e 6 si  applica,  ove  le  infrazioni  non  integrino  le
          fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione,
          la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000.
            Se l'omissione o l'incompletezza riguarda gli elementi di
          cui  al secondo comma dell'art. 2 e dell'art. 7, si applica
          la pena pecuniaria da lire 600.000  a  lire  6.000.000.  La
          stessa  pena si applica in caso di mancanza o incompletezza
          degli allegati di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 10 e 11.
            In  caso  di  omessa  presentazione  della  copia   della
          dichiarazione  destinata al comune di domicilio fiscale, ai
          sensi del quinto comma dell'art. 12,  si  applica  la  pena
          pecuniaria  di  lire  120.000.  La  stessa  pena si applica
          quando la copia non e' conforme all'originale".
            "Art. 49 (Deduzioni  e  detrazioni  indebite).  -  Se  il
          contribuente   ha   esposto  nella  dichiarazione  indebite
          detrazioni  dall'imposta  ovvero  indebite  deduzioni   dal
          reddito  di cui agli artt. 17 e 24 del D.P.R.  29 settembre
          1973, n. 598, e all'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
          599, si applica la pena pecuniaria da due a  quattro  volte
          la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le
          indebite  detrazioni  o deduzioni sono state conseguite per
          causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta  alla
          fonte. Si applica il quinto comma dell'art.  55".
            "Art.  50  (Omessa  denuncia delle variazioni dei redditi
          fondiari).   - In caso  di  omessa  denuncia,  nel  termine
          stabilito  dall'art.  26  del  D.P.R. 29 settembre 1973, n.
          597, delle situazioni  che  danno  luogo  a  variazioni  in
          aumento  del  reddito  dominicale dei terreni e del reddito
          agrario si applica la pena pecuniaria  da  lire  500.000  a
          lire 5.000.000".
            "Art.   51   (Violazione  degli  obblighi  relativi  alla
          contabilita').   -  Se  nel  corso  degli  accessi  di  cui
          all'art.   32   viene  rifiutata  l'esibizione  o  comunque
          impedita  l'ispezione  delle  scritture  contabili  e   dei
          documenti la cui tenuta e conservazione e' obbligatoria per
          legge  o  di  cui  risulta la esistenza, si applica la pena
          pecuniaria da lire 1.200.000 a lire 12.000.000.
            La stessa pena si applica in  caso  di  omessa  tenuta  o
          conservazione  delle  scritture  contabili  e dei documenti
          prescritti dagli articoli 14, 18, 19 e 21.
            Qualora  le  scritture  contabili e i documenti di cui al
          precedente comma  non  siano  tenuti  in  conformita'  alle
          disposizioni  dell'art.   22, si applica la pena pecuniaria
          da lire 600.000 a lire 6.000.000.
            Le pene previste nei precedenti commi sono irrogate anche
          se dai fatti non e' derivato ostacolo  all'accertamento,  e
          sono  raddoppiate  se vengono accertate evasioni di imposta
          per un ammontare  complessivo superiore a lire 5.000.000.
            Nell'ipotesi di cui al terzo comma la pena e' ridotta  al
          quinto  del  minimo  se  la  irregolarita'  delle scritture
          contabili o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.
            Gli  amministratori  e  i  componenti  degli  organi   di
          controllo    delle   societa'   e   degli   enti   soggetti
          all'impostasul  reddito  delle   persone   giuridiche   che
          sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza
          delle  scritture  contabili prescritte dal presente decreto
          sono puniti con la multa da lire 200.000 a lire  2.000.000.
          Nelle  ipotesi  di cui all'art. 75, comma 4, terzo periodo,
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          D.R  22  dicembre 1986, n.  917, ferme restando le sanzioni
          previste dall'art. 46, si applica la pena pecuniaria da uno
          a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi
          in deduzione".
            "Art. 52 (Violazione  degli  obblighi  delle  aziende  di
          credito).  - Se i documenti trasmessi a norma dell'art. 32,
          primo  comma,  numero  7),  non  rispondono  al vero o sono
          incompleti si applica la pena pecuniaria da lire  3.000.000
          a  lire  30.000.000  a  carico  dell'azienda  o istituto di
          credito e la pena  pecuniaria  da  lire  1.000.000  a  lire
          10.000.000  a  carico  di  coloro che hanno sottoscritto le
          risposte. La pena  a  carico  dell'azienda  o  istituto  di
          credito  si  applica anche nel caso di omissione dell'invio
          dei documenti. Si considera omesso l'invio  avvenuto  oltre
          il termine di cui all'art. 32, ultimo comma; ove il ritardo
          non  sia  superiore  a  quindici giorni, la pena e' ridotta
          della meta'. Le stesse disposizioni si applicano anche  nel
          caso  di  violazioni  da  parte  delle  societa' ed enti di
          assicurazione e  delle  societa'  ed  enti  che  effettuano
          istituzionalmente  riscossioni  e  pagamenti  per  conto di
          terzi  ovvero  attivita'  di  gestione  e   intermediazione
          finanziaria,  anche in forma fiduciaria, relativamente alle
          richieste di cui all'art. 32, primo comma, numero 5).
            In caso di recidiva nelle  infrazioni  di  cui  al  comma
          precedente,  puo'  essere  disposto  lo  scioglimento degli
          organi amministrativi della azienda o istituto; in caso  di
          eccezionale  gravita' puo' essere revocata l'autorizzazione
          all'esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore.
            Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si
          riferiscono a richieste rivolte dagli uffici delle  imposte
          all'amministrazione  postale, si applica la pena pecuniaria
          da lire 600.000 a lire 6.000.000  a  carico  delle  persone
          responsabili  secondo  l'ordinamento  della amministrazione
          stessa".
            "Art.  53  (Altre  violazioni). - Sono punite con la pena
          pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000:
             1)  l'omissione  delle  comunicazioni  richieste   dagli
          uffici  delle  imposte  ai  sensi  del n. 5) dell'art. 32 o
          l'invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri;
             2)  la  mancata restituzione dei questionari previsti al
          n. 4) e al n. 7) dell'art. 32 o la restituzione di essi con
          risposte incomplete o non veritiere;
             3) la inottemperanza all'invito di comparizione  di  cui
          al  n.  2 dell'art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta
          dagli  uffici  delle  imposte  nell'esercizio  dei   poteri
          indicati nello stesso articolo;
             4)  ogni  altra  violazione  di  obblighi  stabiliti dal
          presente  decreto  e  dalle  norme  relative  alle  singole
          imposte sui redditi.
            La  stessa  pena pecuniaria si applica a carico di coloro
          che nelle ipotesi previste nel quarto  comma  dell'art.  15
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera d),  dell'art.  1
          del  D.P.R.  29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non
          rispondenti  al  vero,  senza  pregiudizio  delle  sanzioni
          penali  eventualmente  applicabili  per  la  formazione, il
          rilascio e l'uso di tali attestazioni.
            L'inosservanza dell'obbligo  di  comunicazione,  previsto
          dal  quarto  comma  dell'art.  36,  e'  punita  con la pena
          pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con
          decreto del Ministro delle finanze".
            "Art. 54 (Determinazione delle pene pecuniarie). -  Nella
          determinazione  della  misura della pena pecuniaria si deve
          tener conto della gravita' del danno  o  del  pericolo  per
          l'erario  e della personalita' dell'autore della violazione
          desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di  vita
          individuale, familiare e sociale.
            La  pena  puo'  essere  aumentata  fino  alla  meta'  nei
          confronti di chi nei tre anni  precedenti  sia  incorso  in
          un'altra  violazione  della stessa indole, per la quale sia
          stata  inflitta  la  pena  pecuniaria.    Sono  considerate
          violazioni  della  stessa  indole,  non soltanto quelle che
          violano una stessa disposizione  del  presente  decreto  ma
          anche   quelle   che,   pur   essendo   prevedute  in  piu'
          disposizioni, presentano in concreto,  per  la  natura  dei
          fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano,
          carattere fondamentale comune.
            Le  pene  pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la
          violazione consista nella  inosservanza  di  un  termine  e
          l'obbligo   venga   adempiuto  entro  trenta  giorni  dalla
          scadenza di esso, a meno che la  violazione  non  sia  gia'
          stata constatata formalmente.
            Quando   il   reddito   netto  e'  definito  per  mancata
          impugnazione dell'accertamento dell'ufficio o per  rinuncia
          al  proposto gravame prima che sia intervenuta la decisione
          della  commissione  tributaria  di  primo  grado,  le  pene
          pecuniarie  applicabili  ai sensi degli articoli da 46 a 50
          sono ridotte alla meta'.
            In  caso di presentazione della dichiarazione integrativa
          entro il termine per la presentazione  della  dichiarazione
          per  il  periodo  di  imposta  successivo,  in  luogo delle
          sanzioni previste negli articoli 46  e  49  si  applica  la
          soprattassa  del  30  per  cento della maggiore imposta che
          risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che
          risultera' dalla suddetta dichiarazione  integrativa  viene
          effettuato  prima  della  presentazione  della  stessa  nei
          termini  previsti  per  i   versamenti   di   acconto,   la
          soprattassa  e' ridotta al 15 per cento.  La soprattassa e'
          aumentata al 60 per cento se la  dichiarazione  integrativa
          e'  presentata entro il termine relativo alla dichiarazione
          per il secondo periodo di imposta successivo".
            "Art. 55 (Applicazione delle pene pecuniarie). - Le  pene
          pecuniarie   previste  per  la  violazione  degli  obblighi
          stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative  alle
          singole  imposte  sui  redditi  sono  irrogate dall'ufficio
          delle imposte.
            Per le violazioni che  danno  luogo  ad  accertamenti  in
          rettifica  o  d'ufficio,  l'irrogazione  delle  sanzioni e'
          comunicata al contribuente con l'avviso di accertamento.
            Per le violazioni che non  danno  luogo  ad  accertamenti
          l'ufficio   delle  imposte  puo'  provvedere  in  qualsiasi
          momento con separati  avvisi  da  notificare  entro  il  31
          dicembre  del  quinto  anno  successivo  a quello in cui e'
          avvenuta  la  violazione.  Se  la   violazione   e'   stata
          constatata  in  occasione di accessi, ispezioni e verifiche
          eseguiti ai sensi dell'art. 33, la pena pecuniaria non puo'
          essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla
          data del relativo verbale, sia  stato  eseguito  versamento
          diretto  all'esattoria  di  una  somma pari ad un sesto del
          massimo della pena.
            Se i ricavi o i compensi  non  annotati  nelle  scritture
          contabili   sono  specificamente  indicati  nella  relativa
          dichiarazione  dei  redditi  e  sempre  che  le  violazioni
          previste  dall'art.  51 non siano gia' state constatate non
          si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie
          qualora,    anteriormente    alla    presentazione    della
          dichiarazione,  sia stato eseguito il versamento diretto al
          concessionario del servizio della riscossione di una  somma
          pari  ad  un  ventesimo  dei  ricavi  o  dei  compensi  non
          annotati.
            Nei casi previsti dall'art. 52  l'ufficio  delle  imposte
          trasmette  il  processo verbale al Ministro per le finanze,
          il quale provvede con  proprio  decreto,  alla  irrogazione
          delle    pene   pecuniarie,   sentiti,   nella   rispettiva
          competenza, il Ministro per il tesoro e il Ministro per  le
          poste  e  telecomunicazioni.  I  provvedimenti previsti nel
          secondo comma dell'art. 52 sono adottati  su  proposta  del
          Ministro  per le finanze di concerto con il Ministro per il
          tesoro.
            Gli organi del contenzioso tributario possono  dichiarare
          non  dovute  le  pene  pecuniarie  quando  la violazione e'
          giustificata da obiettive condizioni  di  incertezza  sulla
          portata  e  sull'ambito  di applicazione delle disposizioni
          alle quali si riferisce".
            -  Il  testo  dell'ultimo  comma  dell'art. 57 del citato
          D.P.R. n.  600 del 1973 era il seguente:
            "L'applicazione della pena pecuniaria stabilita nell'art.
          50 importa la decadenza dal diritto di fruire di contributi
          o altre provvidenze dello Stato e di  altri  enti  pubblici
          previsti  a titolo di incentivazione per l'esecuzione delle
          opere che hanno determinato le variazioni  in  aumento  non
          denunciate".
            - Il testo degli articoli 92, 92-bis, 93, 94, 95, 96 e 98
          del D.P.R.  29 settembre 1973, n. 602 era il seguente:
            "Art.  92  (Ritardi  od omessi versamenti diretti). - Chi
          non  esegue  entro  le  prescritte  scadenze  i  versamenti
          diretti  previsti dall'art.  3, primo comma, numeri 3) e 6)
          e secondo  comma  lettera  c),  o  li  effettua  in  misura
          inferiore  e'  soggetto  alla  sopratassa  del quindici per
          cento  delle  somme  non  versate.  La  sopratassa  e'  del
          cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi,
          in  tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti
          dall'art. 3. Le sopratasse si applicano anche sul  maggiore
          ammontare   delle  imposte  e  delle  ritenute  alla  fonte
          liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi  degli  artt.
          36-bis,  secondo  comma,  e  36-ter del D.P.R. 29 settembre
          1973, n.  600.
            Le  sopratasse  di   cui   al   comma   precedente   sono
          rispettivamente  ridotte  al  tre  per cento e al dieci per
          cento se il versamento diretto viene eseguito entro  i  tre
          giorni successivi a quello di scadenza.
            E'  fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi
          previsti dall'art. 9".
            "Art.  92-bis   (Mancata   o   irregolare   documentazion
          probatoria).  -  1. E' soggetto alla pena pecuniaria dal 40
          al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai  sensi
          dell'art.   36-bis   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  chi,  a  richiesta
          dell'ufficio,   non   esibisce   o   non  trasmette  idonea
          documentazione dei  crediti  di  imposta  spettanti  e  dei
          versamenti,   nonche'   degli   oneri   deducibili,   delle
          detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno
          concorso a determinare l'imposta  o  il  rimborso  indicati
          nella  dichiarazione  dei  redditi.  In  tali  casi  non si
          applica la soprattassa di cui al primo comma dell'art. 92".
            "Art. 93  (Versamenti  ad  ufficio  incompetente).  -  E'
          soggetto  alla  pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo
          delle somme versate:
             a)  chi  esegue  i  versamenti  diretti   ad   esattoria
          incompetente;
             b)  chi  versa  ad  una sezione di tesoreria somme delle
          quali e' prescritto il versamento diretto all'esattoria;
             c)  chi  versa  in  esattoria  somme  delle   quali   e'
          prescritto   il   versamento  diretto  ad  una  sezione  di
          tesoreria".
            "Art.  94 (Incompletezza delle distinte di versamento). -
          Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall'art.
          6 o del documento di conto corrente postale di cui all'art.
          7 si applica  a  carico  del  soggetto  d'imposta  la  pena
          pecuniaria da lire 18.000 a lire 120.000.
            L'esattore    e'   tenuto   a   comunicare   l'infrazione
          all'ufficio delle imposte".
            "Art. 95 (Violazione  dell'obbligo  delle  ritenute  alla
          fonte).  -  Chi  non  opera in tutto o in parte le ritenute
          alla fonte e' soggetto alla sopratassa pari  al  venti  per
          cento  dell'ammontare  non trattenuto, salva l'applicazione
          delle sanzioni  previste  dall'art.  92  quando  sia  stato
          omesso il versamento".
            "Art.  96 (Pagamenti di crediti a contribuenti morosi). -
          Per l'inosservanza della disposizione dell'art.  77,  primo
          comma, si applica la pena pecuniaria pari a un decimo della
          somma corrisposta".
            "Art.  98  (Applicazione  delle  sanzioni).  - Gli uffici
          delle  imposte  provvedono,  con   provvedimento   motivato
          notificato  al  contribuente,  all'applicazione  delle pene
          pecuniarie  e  della   sopratassa   e   a   fare   rapporto
          all'autorita'  giudiziaria  per  le  violazioni costituenti
          reato.
            Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni  e'
          ammesso   ricorso   secondo  le  disposizioni  relative  al
          contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
          636.
            Le pene pecuniarie e  sopratasse  irrogate  dagli  uffici
          delle  imposte  sono iscritte in ruoli speciali entro il 31
          dicembre  dell'anno  successivo  a   quello   in   cui   il
          provvedimento e' divenuto definitivo.
            Se  e'  stato  proposto  ricorso  secondo le disposizioni
          relative al  contenzioso  tributario  il  provvedimento  si
          considera    definitivo    dopo   sessanta   giorni   dalla
          notificazione della decisione della commissione centrale  o
          della   sentenza  della  corte  di  appello  o  dell'ultima
          decisione non impugnata.
            Le sopratasse dovute ai sensi dell'art. 92 sono  iscritte
          direttamente  in  ruolo speciale in base alla dichiarazione
          alla quale i ritardati od omessi versamenti si riferiscono.
            Al pagamento delle sopratasse  o  delle  pene  pecuniarie
          sono  obbligati  in solido con il soggetto passivo o con il
          soggetto   inadempiente,   coloro   che   ne    hanno    la
          rappresentanza.
            L'ammontare  delle  pene  pecuniarie  e  delle sopratasse
          spetta in ogni caso allo Stato".
            - L'art. 97 del citato  D.P.R.  n.  602  del  1973,  come
          modificato dal presente decreto legislativo, cosi' recita:
            "Art.  97  (Morosita'  nel  pagamento di imposte riscosse
          mediante  ruoli).  -  Il  contribuente  che,  al  fine   di
          sottrarsi    al   pagamento   delle   imposte,   interessi,
          soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che
          sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o  sono  stati
          notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole
          leggi  di  imposta  ovvero  sono  stati  notificati atti di
          accertamento o iscrizioni a  ruolo,  atti  fraudolenti  sui
          propri  o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte
          inefficace la relativa esecuzione  esattoriale,  e'  punito
          con  la  reclusione fino a tre anni. La disposizione non si
          applica se l'ammontare delle somme non corrisposte  non  e'
          superiore a lire 10 milioni".
            -  Il  testo  dell'art.  8 della legge 10 maggio 1976, n.
          249, come modificato dal presente decreto  legislativo,  e'
          il seguente:
            "Art. 8. - Con i decreti del Ministro per le finanze puo'
          essere  stabilito nei confronti di determinate categorie di
          contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo  di
          rilasciare  apposita  ricevuta  fiscale per ogni operazione
          per  la  quale  non  e'  obbligatoria  la  emissione  della
          fattura.  L'obbligo  puo' essere imposto anche per limitati
          periodi di tempo in relazione alle  esigenze  di  controllo
          dell'applicazione del tributo.
            Con    i    medesimi    decreti   sono   determinati   le
          caratteristiche della ricevuta fiscale e le  modalita'  per
          il  rilascio  nonche'  tutti  gli altri adempimenti atti ad
          assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui  al  precedente
          comma.
            I  decreti  non  potranno  entrare in vigore prima di tre
          mesi dalla pubblicazione di essi nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana.
            All'accertamento  delle  violazioni provvedono la guardia
          di finanza e gli uffici dell'imposta sul  valore  aggiunto.
          Le    relative   sanzioni   sono   applicate   dall'ufficio
          dell'imposta sul valore aggiunto nella  cui  circoscrizione
          si  trova  il  domicilio fiscale del contribuente tenuto ad
          emettere la ricevuta fiscale.
            Chiunque forma, in tutto o in parte  o  altera  stampati,
          documenti o registri previsti nei decreti di cui al secondo
          comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al
          fine  di  eludere  le  disposizioni  della  presente  legge
          nonche' quelle degli  stessi  decreti,  e'  punito  con  la
          reclusione  da  sei a tre anni. Alla medesima pena soggiace
          chi,  senza  avere  concorso   nella   falsificazione   dei
          documenti, ne fa uso agli stessi fini.
            Qualora  sia  stato  notificato  avviso di irrogazione di
          pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di
          emissione  della  ricevuta  fiscale  o  di  emissione   del
          documento  stesso  con  indicazione  del  corrispettivo  in
          misura inferiore  a  quella  reale,  puo'  essere  ordinata
          dall'intendente  di finanza, su proposta dell'ufficio della
          imposta sul valore aggiunto, sentito  l'interessato,  senza
          pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla
          presente   legge,  la  chiusura  dell'esercizio  ovvero  la
          sospensione    della    licenza    o    dell'autorizzazione
          all'esercizio  dell'attivita'  svolta,  per  un periodo non
          inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese".
            -  Il  testo  dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n.
          18, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
          seguente:
            "Art. 2. -  Chiunque  manomette  o  comunque  altera  gli
          apparecchi misuratori previsti nell'art. 1 o fa uso di essi
          allorche'  siano  stati manomessi o alterati o consente che
          altri ne faccia uso al  fine  di  eludere  le  disposizioni
          della  presente  legge  e' punito con la reclusione dai sei
          mesi a tre anni. Con la stessa  pena  e'  punito  chiunque,
          allo  stesso  fine,  forma  in  tutto  o in parte stampati,
          documenti  o  registri  prescritti  dai  decreti   indicati
          nell'art. 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne
          faccia  uso;  nonche'  chiunque  senza avere concorso nella
          falsificazione, fa uso degli stessi stampati,  documenti  o
          registri.
            Per coloro i quali, pur essendo obbligati, non installano
          nei  locali  in  cui  sono  eseguite  le  operazioni di cui
          all'art. 1 gli apparecchi  misuratori  ivi  prescritti,  e'
          disposta   dall'autorita'   amministrativa   competente  la
          sospensione    della    licenza    o    dell'autorizzazione
          all'esercizio  della  attivita'  nei suddetti locali per un
          periodo non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni".
            - Il testo del comma 11 dell'art. 5 del decreto-legge  27
          aprile  1990,  n.  90, convertito, con modificazioni, nella
          legge 26 giugno 1990, n. 165, era il seguente:
            "11. Sulle soprattasse di cui al comma  10  si  applicano
          gli   interessi   a   decorrere   dal  sessantesimo  giorno
          successivo  alla  notificazione  dell'atto  con  cui   tali
          sanzioni sono state irrogate".
            - Il testo dell'art. 54 del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n.  331,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 29
          ottobre 1993, n. 427, come modificato dal presente  decreto
          legislativo, e' il seguente:
            "Art. 54 (Sanzioni). - 8. Le sanzioni stabilite nell'art.
          4,  comma  1,  del  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 429
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1982,
          n.  516, si applicano anche a chi emette o utilizza fatture
          o   documenti   equipollenti,   relativi   ad    operazioni
          intracomunitarie  di  cui  al  presente  decreto, indicanti
          numeri di identificazione diversi da quelli  veri  in  modo
          che  ne  risulti impedita l'individuazione dei soggetti cui
          si riferiscono".
            - Il testo dell'art. 34  del  decreto-legge  23  febbraio
          1995, n.  41, convertito, con modificazioni, nella legge 22
          marzo  1995,  n.   85, come modificato dal presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
            "Art.  34  (Elenchi  riepilogativi).  -  1.  Gli   uffici
          abilitati  a  ricevere  gli  elenchi riepilogativi ai sensi
          dell'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993,  n.  427,  e  quelli  incaricati  del controllo degli
          elenchi stessi, se  rilevano  omissioni,  irregolarita'  od
          inesattezze    nella    loro    compilazione,    provvedono
          direttamente all'integrazione o  alla  correzione,  dandone
          notizia   al   contribuente;   se   rilevano   la   mancata
          presentazione   di   tali   elenchi  ovvero  non  hanno  la
          disponibilita' dei dati esatti, inviano  richiesta  scritta
          al  contribuente invitandolo a presentare entro un termine,
          comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi  ad  un
          ufficio  doganale abilitato ovvero a comunicare all'ufficio
          richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le
          irregolarita'   e   le    inesattezze    riscontrate.    La
          presentazione  degli  elenchi  presso  gli uffici abilitati
          puo' essere effettuata anche a mezzo raccomandata ed in tal
          caso, ai fini dell'osservanza dei termini,  fara'  fede  il
          timbro postale.
            2. - 3. (Abrogati).
            4.  Le  sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate
          dall'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   previa
          comunicazione  da  parte  della  Guardia  di finanza o deli
          altri  uffici  abilitati  dell'amministrazione  finanziaria
          delle    violazioni    da    essi    rilevate.    Ai   fini
          dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarita'  di
          cui  ai  commi precedenti e per le relative controversie si
          applicano le disposizioni previste dagli articoli  51,  52,
          59,  63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni.  Gli
          uffici  doganali  possono  altresi'  effettuare i controlli
          necessari per  l'accertamento  delle  anzidette  violazioni
          nonche'  delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso
          dei controlli  medesimi,  avvalendosi  dei  poteri  di  cui
          all'art. 52 del medesimo decreto.
            5.  Per  l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli
          articoli 21 e 23  del  regolamento  CEE  n.  3330/1991  del
          Consiglio  del  7  novembre  1991, si applicano le sanzioni
          amministrative  stabilite  dall'art.     11   del   decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n. 322, i cui limiti edittali
          sono ridotti alla meta' nei casi di ottemperanza all'invito
          di  cui  al  comma  1;  si applicano le disposizioni di cui
          all'ultimo periodo del comma 2 e agli  ultimi  due  periodi
          del comma 3 per i casi ivi previsti.
            6.  Sono  abrogati il comma 7 dell'art. 54, decreto-legge
          30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  ed  il  comma 4
          dell'art.  6,  decreto-legge  23  gennaio  1993,   n.   16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n
          75.