Art. 16. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati: a) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole "o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58", e secondo periodo, 73-bis, commi secondo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; c) gli articoli da 92 a 96, 97, ad eccezione del sesto comma, e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; d) l'articolo 8, commi dal quarto al nono, della legge 10 maggio 1976, n. 249, aggiunti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71; e) l'articolo 2, ad eccezione dei commi settimo e ottavo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18; f) l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; g) l'articolo 54, ad eccezione del comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; h) l'articolo 34, commi 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. 2. E' altresi' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.
Note all'art. 16: - Il testo degli articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 58 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) era il seguente: "Art. 41 (Violazioni dell'obbligo di fatturazione). - Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Alla stessa sanzione e' soggetto chi emette la fattura senza l'indicazione dell'imposta o indicando una imposta inferiore, nel quale ultimo caso la pena pecuniaria e' commisurata all'imposta indicata in meno. Chi effettua operazioni non imponibili o esenti senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, o indicando nella fattura corrispettivi inferiori a quelli reali, e' punito con la pena pecuniaria da 300.000 a 1.200.000 di lire. Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte dall'art. 21, n. 1), o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da 600.000 a 3.000.000 di lire salvo che le irregolarita' siano imputabili esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio. Per la violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli articoli 17, terzo comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi precedenti, fermo rimanendo l'obbligo del pagamento dell'imposta. Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all'articolo 47, primo comma, n. 3), e non e' dovuto pagamento d'imposta. Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, e' tenuto a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalita': a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 21 e deve contemporaneamente versare la relativa imposta; b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'art. 21 e deve contemporaneamente versare la maggiore imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, e' restituito dall'ufficio all'interessato, che deve annotarlo a norma dell'articolo 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre commi, oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti emessa. Le presunzioni di cui all'art. 53 valgono anche agli effetti del presente articolo". "Art. 42 (Violazioni dell'obbligo di registrazione). - Chi omette le annotazioni prescritte negli articoli 23 e 24, in relazione ad operazioni imponibili effettuate, e' punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare un'imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza. Chi esegue le annotazioni prescritte dall'articolo 25 con indicazioni incomplete o inesatte, tali da non consentire la identificazione dei cedenti dei beni o prestatori dei servizi, e' punito con la pena pecuniaria da 600.000 a 3.000.000 di lire. Le sanzioni stabilite nei commi precedenti si applicano anche per l'omissione o irregolarita' delle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri a norma dell'art. 26". "Art. 43 (Violazioni dell'obbligo di dichiarazione). - Chi non presenta la dichiarazione annuale e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare per il piu' breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Se dalla dichiarazione presentata risulta una imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la differenza. L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti commi, con la pena pecuniaria da 600.000 a 3.000.000 di lire. Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo e nel terzo comma dell'art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'identificazione del contribuente e' punito con la pena pecuniaria da lire 1.200.000 a lire 6.000.000. La stessa pena si applica a chi presenta la dichiarazione senza le indicazioni di cui al n. 4) dello stesso articolo o con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del luogo dei luoghi in cui e' esercitata l'attivita' o in cui sono tenuti e conservati i libri, registri, scritture e documenti. Chi non esegue con le modalita' e nei termini prescritti la liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 e' punito con la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000. Per l'omessa o inesatta indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni e negli altri documenti di cui all'art. 35 si applica la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 4.000.000". "Art. 44 (Violazione dell'obbligo di versamento). - Chi non versa in tutto o in parte l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale presentata nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma e' soggetto a una soprattassa pari alla somma non versata o versata in meno. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui agli articoli 27 e 33 e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non versata o versata in meno". "Art. 45 (Violazione degli obblighi relativi alla contabilita' e alla compilazione degli elenchi). - Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, e' punito con la pena pecuniaria da lire 1.200.000 a lire 6.000.000, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta la esistenza. Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto e' punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria da lire 1.200.000 a lire 30.000.000; la pena non puo' essere inferiore a lire 4.000.000 per il registro di cui al quarto comma dell'art. 24. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformita' alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarita' dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza. Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell'art. 29, si applica la pena pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 20.000.000. La stessa sanzione si applica per l'omessa allegazione degli elenchi o per l'omessa produzione dei supporti, di cui all'ultimo comma dell'art. 29. Le sanzioni possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di compilazione". "Art. 46 (Violazioni relative alle esportazioni). - Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta, di cui alla lettera b) dell'art. 8, il cedente e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa alla cessione qualora l'esportazione non avvenga nel termine ivi stabilito. La stessa pena pecuniaria si applica nel caso di cessione senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 38-quater qualora non si proceda alla regolarizzazione nei termini ivi previsti. La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro dieci giorni successivi al termine ivi stabilito, previa regolarizzazione della fattura, venga eseguito il versamento dell'imposta con la maggiorazione del 10 per cento a titolo di soprattassa. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza pagamento dell'imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8, il cessionario o committente che attesti falsamente all'altra parte di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti e' punito con la pena pecuniaria da 2 a 6 volte l'imposta relativa alle operazioni effettuate. Se il superamento del limite e' dipeso dalla mancata esportazione da parte del cessionario o commissionario di cui al secondo comma dell'art. 8 dei beni acquistati per essere esportati nello stato originario nel termine ivi stabilito la pena non puo' superare il quadruplo, dell'imposta e non si applica se questa viene versata, con la maggiorazione del 20 per cento a titolo di soprattassa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sei mesi, previa regolarizzazione della relativa fattura. I contribuenti che, entro i termini stabiliti, non hanno effettuato le comunicazioni di cui al secondo comma dell'art. 8 ovvero non hanno inviato il prospetto analitico di cui all'ultimo comma dello stesso articolo sono puniti con la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a due milioni e cinquecentomila. Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione indica quantita', qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'eventuale eccedenza dell'imposta che sarebbe dovuta, secondo le disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all'art. 14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri, per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al 5 per cento". "Art. 47 (Altre violazioni). - Sono punite con la pena pecuniaria da 300.000 a 1.200.000 lire: 1) la mancata restituzione dei questionari di cui al n. 3) dell'art. 51 e la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere; 2) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2) dell'art. 51 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell'esercizio dei poteri indicati nell'art. 51; 3) ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non contemplata espressamente". "Art. 48 (Circostanze attenuanti ed esimenti). - Il contribuente puo' sanare, senza applicazione delle sanzioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, le omissioni e le irregolarita' relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all'art. 26, primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a versare una soprattassa, proporzionale all'imposta relativa all'operazione omessa o irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella quale l'operazione doveva essere computata; nella misura del 20 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale; nella misura del 40 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; e nella misura del 60 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. L'ammontare dei versamenti a titolo di soprattassa, eseguiti con le modalita' di cui all'art. 38, quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all'art. 23 o all'art. 24 ovvero in quello di cui all'articolo 39, secondo comma. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le sanzioni sono ridotte: ad un quinto, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza; alla meta', se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; ai due terzi, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione, nonche' in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'art. 52; nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma e' esclusa la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e dalle altre disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse piu' violazioni punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita per la piu' grave di esse, aumentata da un terzo alla meta'. Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al volume d'affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e seguenti, a meno che il volume d'affari non risulti superiore di oltre il cinquanta per cento al limite stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse. Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si applicano qualora, entro i termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel primo comma dell'art. 40. La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell'art. 46 non si applica qualora la differenza tra i dati indicati nella comunicazione prevista nel secondo comma dell'art. 8 e quelli accertati non sia superiore al 10 per cento. Nei casi in cui l'imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente. Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce". "Art. 49 (Determinazione delle pene pecuniarie). - Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravita' del danno o del pericolo per l'erario e della personalita' dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. La pena puo' essere aumentata fino alla meta' nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in piu' disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune". "Art. 58 (Irrogazione delle sanzioni). - In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel titolo terzo. Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta la irrogazione delle sanzioni e' comunicata al contribuente con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta l'ufficio puo' provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi da notificare a norma del primo comma dell'art. 56, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. La pena pecuniaria non puo' essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena; la pena pecuniaria irrogata contestualmente alla constatazione della violazione effettuata presso l'ufficio sara' considerata priva di effetto se il pagamento avviene nei termini e con le modalita' sopra citate. Nelle ipotesi previste dall'art. 50 l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta e' divenuto definitivo e la prescrizione del reato e' sospesa fino alla stessa data". - Il testo degli articoli 61 e 73-bis del citato D.P.R. n. 633 del 1972, come modificati dal presente decreto legislativo e' il seguente: "Art. 61 (Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse). - Le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate. In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso o della sentenza o decisione definitiva". "Art. 73-bis (Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti). - Il Ministro delle finanze con propri decreti puo' stabilire l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie: 1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, nonche' indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali: 2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonche' talune relative parti e pezzi staccati; 3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici. Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti". Il testo degli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 era il seguente: "Art. 46 (Omissione, incompletezza e infedelta' della dichiarazione). - Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire 300.000. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire 300.000, elevabili fino a lire 3.000.000 nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino a lire 60.000 nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) del terzo comma dell'art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto. Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati. Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria e' aumentata di un terzo. Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, e' indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipende dalla indeducibilita' di spese, passivita' e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, e' aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, e' ridotta alla meta' se la maggiore imposta e' inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non e' superiore a lire 10.000. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis ovvero ai sensi dell'art. 36-ter. Se la dichiarazione e' stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto". "Art. 47 (Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta). - Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 7 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati. Se l'ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati e' inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza. Se la dichiarazione non comprende tutti i percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000. Si applicano le disposizioni del sesto comma dell'art. 46". "Art. 48 (Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni). - Se la dichiarazione non e' redatta in conformita' al modello approvato dal Ministro per le finanze o se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti dagli articoli 2, primo e terzo comma, 4 e 6 si applica, ove le infrazioni non integrino le fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000. Se l'omissione o l'incompletezza riguarda gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 2 e dell'art. 7, si applica la pena pecuniaria da lire 600.000 a lire 6.000.000. La stessa pena si applica in caso di mancanza o incompletezza degli allegati di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 10 e 11. In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata al comune di domicilio fiscale, ai sensi del quinto comma dell'art. 12, si applica la pena pecuniaria di lire 120.000. La stessa pena si applica quando la copia non e' conforme all'originale". "Art. 49 (Deduzioni e detrazioni indebite). - Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli artt. 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e all'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma dell'art. 55". "Art. 50 (Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari). - In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000". "Art. 51 (Violazione degli obblighi relativi alla contabilita'). - Se nel corso degli accessi di cui all'art. 32 viene rifiutata l'esibizione o comunque impedita l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione e' obbligatoria per legge o di cui risulta la esistenza, si applica la pena pecuniaria da lire 1.200.000 a lire 12.000.000. La stessa pena si applica in caso di omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili e dei documenti prescritti dagli articoli 14, 18, 19 e 21. Qualora le scritture contabili e i documenti di cui al precedente comma non siano tenuti in conformita' alle disposizioni dell'art. 22, si applica la pena pecuniaria da lire 600.000 a lire 6.000.000. Le pene previste nei precedenti commi sono irrogate anche se dai fatti non e' derivato ostacolo all'accertamento, e sono raddoppiate se vengono accertate evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a lire 5.000.000. Nell'ipotesi di cui al terzo comma la pena e' ridotta al quinto del minimo se la irregolarita' delle scritture contabili o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza. Gli amministratori e i componenti degli organi di controllo delle societa' e degli enti soggetti all'impostasul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili prescritte dal presente decreto sono puniti con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000. Nelle ipotesi di cui all'art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.R 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione". "Art. 52 (Violazione degli obblighi delle aziende di credito). - Se i documenti trasmessi a norma dell'art. 32, primo comma, numero 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti. Si considera omesso l'invio avvenuto oltre il termine di cui all'art. 32, ultimo comma; ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena e' ridotta della meta'. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle societa' ed enti di assicurazione e delle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, relativamente alle richieste di cui all'art. 32, primo comma, numero 5). In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, puo' essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della azienda o istituto; in caso di eccezionale gravita' puo' essere revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore. Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si riferiscono a richieste rivolte dagli uffici delle imposte all'amministrazione postale, si applica la pena pecuniaria da lire 600.000 a lire 6.000.000 a carico delle persone responsabili secondo l'ordinamento della amministrazione stessa". "Art. 53 (Altre violazioni). - Sono punite con la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000: 1) l'omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5) dell'art. 32 o l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri; 2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) e al n. 7) dell'art. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere; 3) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2 dell'art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nell'esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo; 4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi. La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel quarto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera d), dell'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell'art. 36, e' punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze". "Art. 54 (Determinazione delle pene pecuniarie). - Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravita' del danno o del pericolo per l'erario e della personalita' dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. La pena puo' essere aumentata fino alla meta' nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole, non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in piu' disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune. Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nella inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia gia' stata constatata formalmente. Quando il reddito netto e' definito per mancata impugnazione dell'accertamento dell'ufficio o per rinuncia al proposto gravame prima che sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di primo grado, le pene pecuniarie applicabili ai sensi degli articoli da 46 a 50 sono ridotte alla meta'. In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risultera' dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa e' ridotta al 15 per cento. La soprattassa e' aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa e' presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo". "Art. 55 (Applicazione delle pene pecuniarie). - Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi sono irrogate dall'ufficio delle imposte. Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio, l'irrogazione delle sanzioni e' comunicata al contribuente con l'avviso di accertamento. Per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti l'ufficio delle imposte puo' provvedere in qualsiasi momento con separati avvisi da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. Se la violazione e' stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33, la pena pecuniaria non puo' essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato eseguito versamento diretto all'esattoria di una somma pari ad un sesto del massimo della pena. Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 non siano gia' state constatate non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati. Nei casi previsti dall'art. 52 l'ufficio delle imposte trasmette il processo verbale al Ministro per le finanze, il quale provvede con proprio decreto, alla irrogazione delle pene pecuniarie, sentiti, nella rispettiva competenza, il Ministro per il tesoro e il Ministro per le poste e telecomunicazioni. I provvedimenti previsti nel secondo comma dell'art. 52 sono adottati su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce". - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 57 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 era il seguente: "L'applicazione della pena pecuniaria stabilita nell'art. 50 importa la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e di altri enti pubblici previsti a titolo di incentivazione per l'esecuzione delle opere che hanno determinato le variazioni in aumento non denunciate". - Il testo degli articoli 92, 92-bis, 93, 94, 95, 96 e 98 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 era il seguente: "Art. 92 (Ritardi od omessi versamenti diretti). - Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma lettera c), o li effettua in misura inferiore e' soggetto alla sopratassa del quindici per cento delle somme non versate. La sopratassa e' del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le sopratasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli artt. 36-bis, secondo comma, e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le sopratasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza. E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9". "Art. 92-bis (Mancata o irregolare documentazion probatoria). - 1. E' soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonche' degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'art. 92". "Art. 93 (Versamenti ad ufficio incompetente). - E' soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate: a) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente; b) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali e' prescritto il versamento diretto all'esattoria; c) chi versa in esattoria somme delle quali e' prescritto il versamento diretto ad una sezione di tesoreria". "Art. 94 (Incompletezza delle distinte di versamento). - Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall'art. 6 o del documento di conto corrente postale di cui all'art. 7 si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 18.000 a lire 120.000. L'esattore e' tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio delle imposte". "Art. 95 (Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte). - Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte e' soggetto alla sopratassa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 92 quando sia stato omesso il versamento". "Art. 96 (Pagamenti di crediti a contribuenti morosi). - Per l'inosservanza della disposizione dell'art. 77, primo comma, si applica la pena pecuniaria pari a un decimo della somma corrisposta". "Art. 98 (Applicazione delle sanzioni). - Gli uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al contribuente, all'applicazione delle pene pecuniarie e della sopratassa e a fare rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni costituenti reato. Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Le pene pecuniarie e sopratasse irrogate dagli uffici delle imposte sono iscritte in ruoli speciali entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo. Se e' stato proposto ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario il provvedimento si considera definitivo dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte di appello o dell'ultima decisione non impugnata. Le sopratasse dovute ai sensi dell'art. 92 sono iscritte direttamente in ruolo speciale in base alla dichiarazione alla quale i ritardati od omessi versamenti si riferiscono. Al pagamento delle sopratasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza. L'ammontare delle pene pecuniarie e delle sopratasse spetta in ogni caso allo Stato". - L'art. 97 del citato D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal presente decreto legislativo, cosi' recita: "Art. 97 (Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli). - Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non e' superiore a lire 10 milioni". - Il testo dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 8. - Con i decreti del Ministro per le finanze puo' essere stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non e' obbligatoria la emissione della fattura. L'obbligo puo' essere imposto anche per limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo. Con i medesimi decreti sono determinati le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalita' per il rilascio nonche' tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma. I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. All'accertamento delle violazioni provvedono la guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale. Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati, documenti o registri previsti nei decreti di cui al secondo comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al fine di eludere le disposizioni della presente legge nonche' quelle degli stessi decreti, e' punito con la reclusione da sei a tre anni. Alla medesima pena soggiace chi, senza avere concorso nella falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi fini. Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, puo' essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese". - Il testo dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 2. - Chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'art. 1 o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge e' punito con la reclusione dai sei mesi a tre anni. Con la stessa pena e' punito chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'art. 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonche' chiunque senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri. Per coloro i quali, pur essendo obbligati, non installano nei locali in cui sono eseguite le operazioni di cui all'art. 1 gli apparecchi misuratori ivi prescritti, e' disposta dall'autorita' amministrativa competente la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio della attivita' nei suddetti locali per un periodo non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni". - Il testo del comma 11 dell'art. 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, era il seguente: "11. Sulle soprattasse di cui al comma 10 si applicano gli interessi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'atto con cui tali sanzioni sono state irrogate". - Il testo dell'art. 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 54 (Sanzioni). - 8. Le sanzioni stabilite nell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano anche a chi emette o utilizza fatture o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui al presente decreto, indicanti numeri di identificazione diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'individuazione dei soggetti cui si riferiscono". - Il testo dell'art. 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 34 (Elenchi riepilogativi). - 1. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi dell'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarita' od inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilita' dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarita' e le inesattezze riscontrate. La presentazione degli elenchi presso gli uffici abilitati puo' essere effettuata anche a mezzo raccomandata ed in tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini, fara' fede il timbro postale. 2. - 3. (Abrogati). 4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o deli altri uffici abilitati dell'amministrazione finanziaria delle violazioni da essi rilevate. Ai fini dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarita' di cui ai commi precedenti e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli uffici doganali possono altresi' effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonche' delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 52 del medesimo decreto. 5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/1991 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, i cui limiti edittali sono ridotti alla meta' nei casi di ottemperanza all'invito di cui al comma 1; si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due periodi del comma 3 per i casi ivi previsti. 6. Sono abrogati il comma 7 dell'art. 54, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed il comma 4 dell'art. 6, decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n 75.