Art. 17.
      Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli
 1.   Al  testo  unico  delle  leggi  sulle  tasse  automobilistiche,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 febbraio
1953,  n. 39, e alla tabella delle infrazioni, allegato numero 2 allo
stesso decreto, la parola "soprattassa" e le parole "pena pecuniaria"
sono   sostituite,   ovunque  ricorrano,  dalle  seguenti:  "sanzione
amministrativa"  e le parole "soprattasse" e quelle "pene pecuniarie"
sono   sostituite,   ovunque  ricorrano,  dalle  seguenti:  "sanzioni
amministrative".
 2.  La  sanzione  prevista  nei  punti  6  e  7  della tabella delle
infrazioni,  allegato numero 2 al testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche,   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5 febbraio 1953, n. 39, e' determinata nel minimo in lire
duecentomila  e  nel massimo in lire un milione; la sanzione prevista
nei punti 9 e 10 della medesima tabella, e' determinata nel minimo in
lire  centomila  e  nel  massimo in lire cinquecentomila; il punto 11
della stessa tabella e' abrogato.
 3  E'  abrogato  l'articolo  37  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
 
          Note all'art. 17:
            - Si riporta la tabella allegato  n.  2  al  testo  unico
          delle  leggi  sulle  tasse  automobilistiche, approvato con
          D.P.R. n. 39 del 5 febbraio 1953, nel testo  che  cosi'  di
          seguito   viene   modificato  dall'art.  17,  del  presente
          decreto:
                                                           Allegato 2
                      Tabella delle infrazioni
=====================================================================
    N.                    Titolo                        Misura
 d'ordine            della infrazione           della pena pecuniaria
_____________________________________________________________________
    1      Circolazione con autoveicolo,    Da un minimo pari alla
            rimorchio o navigazione con      tassa dovuta ad un mas-
            autoscafo senza il pagamento     simo del doppio di essa,
            della tassa:                     oltre il pagamento del
                                             tributo evaso.
    2      Se il veicolo o l'autoscafo e'   Da un minimo pari alla
            adibito ad uso per il quale e'   differenza fra la tassa
            dovuta una tassa maggiore di     pagata e quella maggiore
            quella corrisposta:              dovuta ad un massimo del
                                             doppio della differenza
                                             stessa (oltre il paga-
                                             mento di tale differen-
                                             za).
    3      Circolazione di autoveicolo,     Da un minimo di lire
            rimorchio o navigazione di       2.000 ad un massimo di
            autoscafo con carico di cose     lire 40.000 oltre al pa-
            superiore alla portata risul-    gamento della differenza
            tante dal documento di circo-    di tassa dovuta in ra-
            lazione:                         gione del maggior carico
                                             trasportato.
    4      Trasporto di persone su auto-    La sanzione amministrati-
            carri appartenenti ad aziende    va e la differenza di
            agricole ed industriali senza    tassa come previsto al
            l'autorizzazione di cui al-      n. 2 della presente ta-
            l'art. 28 del testo unico op-    bella (oltre l'ammenda
            pure in osservanza delle pre-    stabilita dall'art. 114
            scrizioni di cui al successi-    del regio decreto 8 di-
            vo art. 29 o trasporto di per-   cembre 1933, n. 1740, e
            sonale non dipendente non pro-   successive modificazio-
            prietaria dello autocarro:       ni, e il ritiro della
                                             licenza di circolazione
                                             dell'autocarro e della
                                             patente di guida del
                                             conducente ai sensi de-
                                             gli articoli 81 e 94 del
                                             R. D. 8 dicembre 1933,
                                             n. 1740).
    5      Uso della targa di prova per     Da un minimo pari alla
            fini diversi:                    tassa dovuta per le ca-
                                             ratteristiche del veico-
                                             lo ad un massimo del
                                             triplo, oltre al paga-
                                             mento della tassa.
    6      Circolazione di prova con        Da un minimo di lire
            autoveicolo sprovvisto del       200.000 ad un massimo
            la speciale targa di prova:      di lire 1.000.000.
    7      Uso della targa di prova         Da un minimo di lire,
            scaduta, oppure mancata          200.000 ad un massimo
            restituzione della targa         di lire 1.000.000.
            stessa alla prefettura
            entro dieci giorni dalla
            scadenza:
    8      Autoveicolo adibito al ser-      Da un minimo di lire
            vizio pubblico di piazza o       1.000 a un massimo
            di linea sprovvisto della        di lire 4.000.
            speciale targa con la di-
            citura servizio pubblico:
    9      Veicolo in circolazione          Da un minimo di lire
            senza il documento di cir-       100.000 a un massimo
            colazione sebbene la tassa       di lire 500.000".
            risulti corrisposta;
   10      Quando il veicolo, anche         Da un minimo di lire
            esente da tassa, non porti       100.000 a un massimo
            il disco contrassegno o non      di lire 500.000".
            lo tenga eposto in modo ben
            visibile e nel posto prescrit-
            to:
            -  Si riporta il punto 11 della tabella delle infrazione,
          allegato n. 2 al T.U. summenzionato, nel  testo  che  viene
          abrogato dall'art. 17 del presente decreto:
  "11      Per ogni altra violazione        Da un minimo di lire
            alle disposizioni del            200 a un massimo
            testo unico:                     di lire 2.000".
            -  Si  riporta  l'art.  37  del  D.P.R. n. 39 del 1953 in
          materia di  tasse  automobilistiche  nel  testo  che  viene
          abrogato dall'art. 17 del presente decreto:
            "Art.  37  -  (Repressione  delle  violazioni).  - Per la
          repressione delle violazioni alle norme del presente  testo
          unico  si  applicano  le disposizioni della legge 7 gennaio
          1929, n. 4".