Art. 18. Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni 1. L'articolo 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente le sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Sanzioni). - 1. Chiunque omette di contrarre l'abbonamento all'autoradio ai sensi della presente legge e' soggetto, oltre al pagamento dell'importo dell'abbonamento dovuto, alla sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.".