Art. 18.
       Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni
 1.  L'articolo  8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente
le  sanzioni  in  materia  di  abbonamenti  alle  radioaudizioni,  e'
sostituito dal seguente:
 "Art.  8 (Sanzioni). - 1. Chiunque omette di contrarre l'abbonamento
all'autoradio  ai  sensi  della  presente legge e' soggetto, oltre al
pagamento   dell'importo   dell'abbonamento   dovuto,  alla  sanzione
amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.".