Art. 19. Sanzioni in materia di abbonamento alla televisione 1. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20, nel primo e nel secondo comma, la parola "soprattassa" e' sostituita dalle parole "sanzione amministrativa"; b) gli articoli 21 e 23 sono abrogati. 2. Le sanzioni previste nel comma 1 assorbono quelle comminate per l'omesso o ritardato pagamento della tassa di concessione governativa prevista nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e nell'articolo 8 del presente decreto. 3. La sanzione risultante dalla depenalizzazione dell'ammenda di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e' sostituita con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione; le pene pecuniarie previste dall'articolo 22 del citato regio decreto-legge sono sostituite con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 20 de R.D.L. n. 246 del 1938, convertito il legge 4 giugno 1938, n. 880 in materia di abbonamento alla televisione, cosi' modificato dall'art. 19 del presente decreto: "Art. 20. - Qualora il pagamento del canone annuo per uso privato o della quota semestrale di esso sia eseguito oltre i termini stabiliti dall'art. 5, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo della pena pecuniaria stabilita dall'articolo precedente e' dovuta dall'utente o dall'abbonato una sanzione amministrativa pari all'ammontare del canone o della quota di esso di cui e' stato ritardato il pagamento. La detta sanzione amministrativa e' ridotta ad un quinto, qualora il pagamento del canone abbia luogo prima dell'accertamento della violazione, ma non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini sopra richiamati". - Si riportano gli articoli 21 e 23 del R.D.L. summenzionato nei testi che vengono abrogati dall'art. 19 del presente decreto: "Art. 21. - Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 16 sono punite: a) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 a carico di chi cede l'apparecchio in prova: per insufficienza od inesattezza delle indicazioni da apporsi sulla matrice e sulla figlia della licenza; b) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 a carico di chi cede apparecchi radio riceventi in prova senza il rilascio della prescritta licenza, ovvero rilasci allo stesso utente piu' di due licenze consecutive; c) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 a carico di chiunque alteri le indicazioni apposte sulle licenze al momento del loro rilascio per comunque prorogarne la validita'; d) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 per l'omesso invio all'Ufficio del registro nel termine stabilito dall'art. 16 dei libretti di licenza esauriti; e) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 per ciascuna matrice del modulo di licenza che giusta il disposto dell'art. 16 non risulti unita al libretto, indipendentemente dalle altre sanzioni eventualmente applicabili a norma del presente articolo". "Art. 23. - Per l'omissione delle denunzie di cui agli articoli 9 e 10 nei termini e nei modi ivi stabiliti, come pure per la omessa od inesatta indicazione nelle denunzie dei dati dagli stessi articoli richiesti nonche' per la omessa restituzione del libretto di iscrizione nei termini stabiliti dal penultimo comma dell'art. 10, l'utente incorre nella pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 La falsa cessione di apparecchi radioriceventi e' punita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 50.000. In ogni caso il cedente e' responsabile del pagamento del canone sino a che non sia stata accertata l'identita' del cessionario". - Si riporta il testo vigente dall'art. 9 del D.P.R. n. 641 del 1972, recante tasse sulle concessioni governative: "Art. 9 (Sanzioni). - Chi esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a lire 8.000. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 120.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore. Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma si incorre: a) in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta se questa e' corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza; b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa e' corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell'accertamento della infrazione". - Si riportano i testi dell'articoli 19 e 22 del R.D.L. summenzionato: "Art. 19. - Chiunque detenga uno o piu' apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, e' obbligato al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria da due a sei volte la misura del canone previsto per ciascun tipo di utenza, eccezion fatta per quella relativa all'autoradiotelevisione, per la quale continuano ad applicarsi le sanzioni stabilite dal l'art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, le cui misure, sia per il canone che per la tassa di concessione governativa, sono elevate al doppio per l'autotelevisione ricevente in bianco e nero e al triplo per quella ricevente a colori". "Art. 22. - Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 17 sono punite: a) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 a carico del venditore o riparatore per ogni vendita o riparazione che non sia stata riportata sul registro di carico e scarico nel detto articolo richiamato e per la omessa conservazione del registro per il tempo stabilito di cinque anni. La stessa pena pecuniaria si applica nel caso che sul registro sia stata omessa la indicazione del cognome, nome, paternita' e domicilio dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio da riparare; b) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 a carico solidale del venditore o riparatore e dell'acquirente dell'apparecchio o del proprietario dell'apparecchio da riparare, qualora risultino inesatte le generalita' da essi fornite; c) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 per l'omessa dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 17. Le sanzioni di cui sopra si applicano indipendentemente da quelle stabilite dalle vigenti disposizioni in ordine alla regolare tenuta del registro di carico e scarico specie per quanto riguarda il carico del registro stesso".