Art. 19.
         Sanzioni in materia di abbonamento alla televisione
 1. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla
legge  4  giugno  1938,  n.  880,  e  successive  modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a)  all'articolo  20,  nel  primo  e  nel  secondo comma, la parola
"soprattassa" e' sostituita dalle parole "sanzione amministrativa";
  b) gli articoli 21 e 23 sono abrogati.
 2.  Le  sanzioni previste nel comma 1 assorbono quelle comminate per
l'omesso o ritardato pagamento della tassa di concessione governativa
prevista  nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, e nell'articolo 8 del presente decreto.
 3. La sanzione risultante dalla depenalizzazione dell'ammenda di cui
all'articolo  19  del  regio  decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito   dalla   legge  4  giugno  1938,  n.  880,  e  successive
modificazioni,  e'  sostituita  con  sanzione  amministrativa da lire
duecentomila   a   lire  un  milione;  le  pene  pecuniarie  previste
dall'articolo  22  del citato regio decreto-legge sono sostituite con
la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
 
          Note all'art. 19:
            - Si riporta il testo dei commi 1 e  2  dell'art.  20  de
          R.D.L. n.  246 del 1938, convertito il legge 4 giugno 1938,
          n.  880  in  materia di abbonamento alla televisione, cosi'
          modificato dall'art. 19 del presente decreto:
            "Art. 20. - Qualora il pagamento del canone annuo per uso
          privato o della quota semestrale di esso sia eseguito oltre
          i termini stabiliti dall'art. 5, ma prima dell'accertamento
          della violazione, in luogo della pena pecuniaria  stabilita
          dall'articolo    precedente   e'   dovuta   dall'utente   o
          dall'abbonato    una    sanzione    amministrativa     pari
          all'ammontare  del  canone  o della quota di esso di cui e'
          stato ritardato il pagamento.
            La detta sanzione amministrativa e' ridotta ad un quinto,
          qualora  il  pagamento  del  canone   abbia   luogo   prima
          dell'accertamento  della  violazione,  ma  non oltre trenta
          giorni dalla scadenza dei termini sopra richiamati".
            -  Si  riportano  gli  articoli  21  e  23   del   R.D.L.
          summenzionato  nei  testi che vengono abrogati dall'art. 19
          del presente decreto:
            "Art. 21. -  Le  violazioni  delle  disposizioni  di  cui
          all'art. 16 sono punite:
             a)  con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 a
          carico  di   chi   cede   l'apparecchio   in   prova:   per
          insufficienza  od  inesattezza delle indicazioni da apporsi
          sulla matrice e sulla figlia della licenza;
             b) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000  a
          carico  di  chi  cede  apparecchi  radio riceventi in prova
          senza il rilascio della prescritta licenza, ovvero  rilasci
          allo stesso utente piu' di due licenze consecutive;
             c)  con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 a
          carico di chiunque  alteri  le  indicazioni  apposte  sulle
          licenze   al   momento   del  loro  rilascio  per  comunque
          prorogarne la validita';
             d) con la pena pecuniaria da lire 8.000  a  lire  20.000
          per  l'omesso  invio  all'Ufficio  del registro nel termine
          stabilito dall'art. 16 dei libretti di licenza esauriti;
             e) con la pena pecuniaria da lire 8.000  a  lire  20.000
          per  ciascuna  matrice  del modulo di licenza che giusta il
          disposto  dell'art.  16  non  risulti  unita  al  libretto,
          indipendentemente   dalle   altre   sanzioni  eventualmente
          applicabili a norma del presente articolo".
            "Art. 23. - Per l'omissione delle denunzie  di  cui  agli
          articoli  9 e 10 nei termini e nei modi ivi stabiliti, come
          pure per la omessa od inesatta indicazione  nelle  denunzie
          dei  dati  dagli  stessi  articoli richiesti nonche' per la
          omessa restituzione del libretto di iscrizione nei  termini
          stabiliti   dal  penultimo  comma  dell'art.  10,  l'utente
          incorre nella pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000
            La falsa cessione di apparecchi radioriceventi e'  punita
          con  la  sanzione  amministrativa  da  lire  20.000  a lire
          50.000.  In  ogni  caso  il  cedente  e'  responsabile  del
          pagamento  del  canone  sino  a che non sia stata accertata
          l'identita' del cessionario".
            - Si riporta il testo vigente dall'art. 9 del  D.P.R.  n.
          641 del 1972, recante tasse sulle concessioni governative:
            "Art.  9  (Sanzioni).  - Chi esercita un'attivita' per la
          quale  e'  necessario  un  atto  soggetto  a  tassa   sulle
          concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o
          assolta  la  relativa  tassa  incorre,  salve  le  sanzioni
          previste  da  altre  disposizioni  di  legge,  nella   pena
          pecuniaria  da  un minimo pari al doppio ad un massimo pari
          al sestuplo della tassa e, in ogni caso,  non  inferiore  a
          lire 8.000.
            Il  pubblico  ufficiale  che emetta atti soggetti a tasse
          sulle  concessioni  governative   senza   che   sia   stato
          effettuato  il  pagamento  del tributo previsto e' soggetto
          alla pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 120.000, oltre il
          pagamento  delle  tasse  dovute,  salvo,  per  queste,   il
          regresso verso il debitore.
            Salvo  che  non  sia  diversamente  disposto nell'annessa
          tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse  annuali
          nei  termini  stabiliti,  in luogo della pena pecuniaria di
          cui al primo comma si incorre:
             a) in una soprattassa del dieci per  cento  della  tassa
          dovuta  se  questa e' corrisposta entro trenta giorni dalla
          scadenza;
             b) in una soprattassa del venti per  cento  della  tassa
          dovuta  se  questa  e'  corrisposta oltre il termine di cui
          alla precedente lettera a) ma prima dell'accertamento della
          infrazione".
            -  Si  riportano i testi dell'articoli 19 e 22 del R.D.L.
          summenzionato:
            "Art. 19. - Chiunque detenga  uno  o  piu'  apparecchi  o
          altri  dispositivi  atti  o adattabili alla ricezione delle
          diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto
          il   canone   di   abbonamento   con   l'osservanza   delle
          disposizioni,  dei  modi  e  dei  termini  stabiliti  dalle
          vigenti norme, e' obbligato al pagamento del tributo  evaso
          e  della  pena  pecuniaria da due a sei volte la misura del
          canone previsto per ciascun tipo di utenza, eccezion  fatta
          per  quella relativa all'autoradiotelevisione, per la quale
          continuano ad applicarsi le sanzioni stabilite  dal  l'art.
          8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, le cui misure, sia
          per  il canone che per la tassa di concessione governativa,
          sono elevate al doppio per l'autotelevisione  ricevente  in
          bianco e nero e al triplo per quella ricevente a colori".
            "Art.  22.  -  Le  violazioni  delle  disposizioni di cui
          all'art. 17 sono punite:
             a) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000  a
          carico  del  venditore  o  riparatore  per  ogni  vendita o
          riparazione che non sia stata  riportata  sul  registro  di
          carico  e  scarico  nel  detto articolo richiamato e per la
          omessa conservazione del registro per il tempo stabilito di
          cinque anni.
            La stessa pena pecuniaria si applica  nel  caso  che  sul
          registro sia stata omessa la indicazione del cognome, nome,
          paternita'  e  domicilio dell'acquirente o del proprietario
          dell'apparecchio da riparare;
             b) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000  a
          carico    solidale    del    venditore   o   riparatore   e
          dell'acquirente   dell'apparecchio   o   del   proprietario
          dell'apparecchio da riparare, qualora risultino inesatte le
          generalita' da essi fornite;
             c)  con  la  pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000
          per  l'omessa  dichiarazione  di   cui   all'ultimo   comma
          dell'art. 17.
            Le  sanzioni  di cui sopra si applicano indipendentemente
          da quelle stabilite dalle vigenti  disposizioni  in  ordine
          alla  regolare  tenuta  del  registro  di  carico e scarico
          specie per quanto riguarda il carico del registro stesso".