Art. 22. Attivita' finanziaria e di programmazione 1. L'attivita' finanziaria dell'Agenzia si svolge in esecuzione di un bilancio di previsione annuale, deliberato unitamente ad una relazione programmatica triennale. 2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. 3. E' vietata qualsiasi attivita' finanziaria al di fuori di quella autorizzata col bilancio di previsione.