Art. 22.
              Attivita' finanziaria e di programmazione

  1.  L'attivita' finanziaria dell'Agenzia si svolge in esecuzione di
un  bilancio  di  previsione  annuale,  deliberato  unitamente ad una
relazione programmatica triennale.
  2.  L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno
solare.
  3. E' vietata qualsiasi attivita' finanziaria al di fuori di quella
autorizzata col bilancio di previsione.