Art. 25.
                        Gestione delle spese

  1. La gestione delle spese e' affidata al responsabile del servizio
finanziario  centrale che adotta gli atti di propria competenza sotto
forma  di  determinazione,  con  l'osservanza degli indirizzi e delle
direttive del consiglio nazionale di ammnistrazione.
  2.  Ciascuna  spesa  autorizzata non puo' in alcun caso superare lo
stanziamento del relativo capitolo, approvato dal consiglio nazionale
di amministrazione.
  3.  Il  pagamento  e'  disposto con mandato emesso sull'istituto di
credito incaricato del servizio di cassa.
  4.  Il  mandato  indica  l'esercizio  finanziario, la dotazione del
capitolo,  i  pagamenti  gia'  disposti  sullo  stesso  capitolo,  la
disponibilita',  il  creditore  con  generalita',  residenza e codice
fiscale, la modalita' di pagamento da lui prescelta e la data.